Bioetica
New York, bambini uccisi poco prima di nascere? Ecco la verità
Dalla stampa si è appreso che a New York da oggi si può abortire fino al nono mese. Qualcuno, non sapendo minimamente di cosa parla, ha tentato di bollare la notizia come una «bufala».
Renovatio 21 offre ai propri lettori un quadro dettagliato della barbarie appena firmata nello Stato di New York, intervistando l’Avv. Monica Boccardi, cassazionista e giurista. L’avvocato Boccardi, riminsese, ha fatto parte, fra le altre cose, del pool difensivo italiano di Alfie Evans, il bambino inglese ucciso meno di un anno fa per mano dello Stato sanitario.
Avvocato Boccardi, il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha da poco firmato un documento che legalizza l’aborto fino alla nascita. Molti hanno parlato di fake news. Chiariamo intanto questo punto: la notizia corrisponde al vero o è una bufala, come alcuni siti e continuano a dire?
Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata: per la prima volta in vita mia ho visto definire l’aborto come «diritto fondamentale».
«Non è assolutamente una bufala. Anzi, la situazione è ancora più grave di come viene presentata»
Può spiegarci allora cosa è successo a New York?
La normativa appena varata è molto chiara: è stato eliminato il divieto di abortire oltre il limite delle 24 settimane di gravidanza, prima esistente, senza aggiungerne un altro, magari differente e più avanzato. Quindi l’aborto può essere praticato in qualunque momento, anche il giorno prima del parto. Inoltre, i presupposti per abortire sono decisamente inconsistenti e, nella pratica, facilmente affermabili, cosicché si può ritenere che al momento a New York sia sempre possibile abortire a semplice richiesta della donna.
La legge dello Stato di New York appena varata stabilisce che «ogni individuo che rimane incinta ha il diritto fondamentale di scegliere di portare a termine la gravidanza, per dare alla luce un bambino, o di avere un aborto, ai sensi del presente articolo.
Poi aggiunge che «un operatore sanitario con licenza, certificato, o autorizzazione ai sensi del titolo otto della legge dell’educazione, che agisce nel suo ambito di applicazione legale, può eseguire un aborto quando, secondo il giudizio professionale ragionevole e in buona fede del professionista basato sui fatti del caso del paziente: il paziente è entro ventiquattro settimane dall’inizio della gravidanza , oppure c’è una assenza di vitalità fetale, oppure l’aborto è necessario per proteggere la vita oppure la salute della paziente».
In parole povere, prima delle 24 settimane di gravidanza l’aborto è un diritto esercitabile senza giustificazione alcuna e senza presupposti necessari ad autorizzarlo.
In alternativa a ciò, (come indica la disgiuntiva «or” corrispondente a “oppure“), dopo la 24° settimana di gravidanza (e fino al suo termine naturale in assenza di limiti previsti esplicitamente) è possibile abortire in tre casi distinti: 1) l’essere il feto non vitale, 2) l’aborto è necessario per proteggere la vita della paziente, 3) l’aborto è necessario per proteggere la salute della paziente.
Apparentemente dovrebbero dunque essere necessari dei presupposti ben precisi, utili a limitare l’accesso alla procedura abortiva a casi estremi, ma in realtà non è affatto così.
Vi sono, infatti, alcune circostanze che vanno considerate insieme alla lettera della legge.
Il primo è rappresentato dalla definizione di salute, che si può leggere sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale ormai fanno riferimento tutti coloro che tentano di modificare in senso ideologico la pratica medica, soprattutto negli Stati Uniti: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità. Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale».
Secondo tale definizione, la salute della paziente può essere compromessa anche in assenza di malattie o infermità, dalla semplice mancanza di benessere fisico, mentale e sociale: il che significa che è sufficiente che la paziente affermi di voler abortire perché la gravidanza e la nascita del figlio la privano del suo benessere fisico, mentale e sociale.
Questa definizione è stata sostanzialmente ripresa dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza Doe v. Bolton del 22 gennaio 1973, emessa insieme alla capostipite prochoice Roe v. Wade. In essa si legge che la definizione di salute include «il giudizio medico può essere esercitato alla luce di tutti i fattori – fisici, emotivi, psicologici, familiari e dell’età della donna – rilevanti per il benessere del paziente. Tutti questi fattori possono riguardare la salute». E appare evidente come sia andata ben al di là della medicina vera e propria allargando la definizione di salute ricomprendendovi aspetti non medici ed estremamente soggettivi.
Il secondo, ancora più grave è che con questa stessa legge lo Stato di New York ha abrogato l’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica. In questo articolo si prescriveva quanto segue: “1.Quando un aborto deve essere eseguito dopo la dodicesima settimana di gravidanza, deve essere eseguito solo in ospedale e solo in regime di ricovero. Quando un aborto deve essere eseguito dopo la ventesima settimana di gravidanza, deve essere presente un medico diverso dal medico che esegue l’aborto per assumere il controllo e fornire cure mediche immediate per qualsiasi parto vivo che sia il risultato dell’aborto. Il commissario per la salute è autorizzato a promulgare norme e regolamenti per assicurare la salute e la sicurezza della madre e del bambino vitale, in tali casi. 2. A tali bambini sarà riconosciuta la protezione legale immediata ai sensi delle leggi dello stato di New York, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni applicabili della legge sui servizi sociali, l’articolo 5 della legge sui diritti civili e la legge penale. 3. Le cartelle cliniche di tutti gli sforzi di sostentamento alla vita fatti per un parto abortito vivo, il loro fallimento o successo, devono essere conservati dal medico curante. Tutti gli altri requisiti delle statistiche vitali nella legge sulla salute pubblica devono essere rispettati in relazione a tale bambino abortito. 4. In caso di morte successiva del figlio abortito, lo smaltimento del cadavere deve essere conforme ai requisiti del presente capitolo“.
Questa norma sostanzialmente poneva un punto fermo nella valutazione della vitalità fetale: dopo la 20° settimana di gestazione era per legge considerato tale, per garantirgli le più alte possibilità di sopravvivenza.
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza
In pratica è stata abrogata l’obbligatorietà, dopo la ventesima settimana, di fornire assistenza e cura al feto vitale per assicurarne la sopravvivenza (come invece prevede l’art. 7 della L. 194/78 italiana), impedendogli di passare dallo stato di «feto vitale» a quello di «nato vivo» e dunque di «persona», anche ai sensi dell’applicazione della legge sull’omicidio.
Questo significa che a New York il feto vitale può essere lasciato morire, senza assisterlo, poiché non vi è più alcun obbligo di cura nei suoi confronti, per i medici che praticano l’aborto. Anche perché la definizione di persona in relazione al reato di omicidio, contenuta nel codice penale dello stato di New York esclude dal novero il feto solo vitale, in quanto carente della duplice caratteristica di «nato» e «vivo», vanificando di fatto il Born-Alive Infants Protection Act del2001.
Infine, la stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
La stessa legge di cui parliamo, ha anche abrogato completamente ogni ipotesi di reato di aborto dal codice penale, lasciando del tutto privi di tutela sia la madre sia il figlio, addirittura anche, ad esempio, in caso di aborto conseguente all’aggressione ad una donna incinta, che perda il bimbo a causa delle percosse.
In tal modo, inoltre, anche quando l’aborto fosse eseguito dopo la 24° settimana di gravidanza e al di fuori dei presupposti di legge sopra elencati, nessuno sarebbe punibile per aver procurato un aborto illegale, dato che nessuna condotta che comporti l’aborto con morte del feto (sia essa colposa, volontaria o preterintenzionale) è più punibile penalmente.
L’aborto è dunque divenuto un diritto esercitabile ad nutum, a semplice richiesta, in ogni momento della gravidanza e il bambino nel grembo materno è stato privato di ogni tutela, ridotto ad un nulla.
Peraltro qualunque ostetrico potrebbe spiegare che l’aborto difficilmente è praticabile per salvare la vita e/o la salute della madre nei casi di emergenza. Infatti quando il pericolo è imminente si pratica un parto cesareo (che richiede una procedura della durata di una ventina di minuti), non un aborto che invece richiede una procedura della durata di circa 3 giorni.
Ci sta dicendo che un bambino può essere ucciso anche mentre sta per nascere?
È esattamente così. Se la gestante lo domanda adducendo problemi di salute, anche il giorno della scadenza del termine, ha «diritto» che sia praticato l’aborto. E dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di cure per il feto vitale, la parola aborto ha un solo significato: uccisione del bambino.
Qualcuno sostiene che questo era già permesso in tanti altri Paesi, e che dunque a New York non si compie nulla di nuovo. Le cose stanno veramente così?
Negli USA era già possibile abortire oltre le 20 settimane di gravidanza, e senza limiti, in New Mexico, Colorado, Ohio, California e Maryland. L’aborto fino al nono mese è consentito anche in Canada e in Cina.
Nella maggior parte degli Stati del mondo, l’accesso all’aborto è limitato ai casi di tutela della salute della gestante, o ai casi di malformazione del feto, o alle gravidanze derivate da stupro.
Ma, anche dove è consentito l’aborto a semplice richiesta, è previsto un limite temporale, che varia dalle 12 alle 28 settimane di gestazione, per la sua esecuzione. Inoltre, in molti casi, come in Italia, è previsto l’obbligo di cura per la sopravvivenza del feto abortito vitale.
Parliamo dell’Italia. La L. 194/78, all’articolo 6, dice testualmente:
«L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»
Ci sono delle similitudini, dettate dall’ambiguità, con la legge newyorkese?
In primo luogo, va precisata la differenza semantica tra «aborto» e «interruzione di gravidanza»: la parola aborto non compare mai nella legge 194/78.
Nonostante l’uso di queste parole sia, in generale, una forma di ipocrisia morale, tale differenza nel significato si fa fondamentale allo scadere del termine a partire dal quale il feto è considerato vitale, cioè ha possibilità di sopravvivenza, anche minime.
L’aborto consiste nell’uccisione del bimbo nella pancia della mamma (e ciò avviene sempre nel primo trimestre), mentre l’interruzione di gravidanza può anche non sfociare in un vero e proprio aborto, ma consistere in un parto molto anticipato, al punto da consentire al bimbo di sopravvivere se curato tempestivamente.
La legislazione italiana prevede (art. 7 L. 194/78) che «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto», imponendo dunque di salvaguardare la sopravvivenza del bimbo abortito. Ciò trasforma la procedura in un parto molto anticipato, con grave rischio per la vita del piccolo, ma senza la certezza della sua morte.
Nella nuova legislazione newyorkese, come abbiamo già visto, questa tutela è stata del tutto eliminata, cosicché l’aborto si conclude sempre con la morte del bambino, anche se sano, vivo e perfettamente in grado di sopravvivere ad un parto prematuro.
Le similitudini tra la situazione di New York e quella italiana sono soprattutto derivate dalla prassi, invalsa, di considerare l’aborto come un diritto, cosicché anche in Italia molto raramente viene davvero data una piena attuazione alla legge 194/78 che prevede tutta una serie di accorgimenti al fine di scongiurare il ricorso all’aborto.
Ci spieghi le differenze in termini di legge…
Oltre a quanto già detto sopra in relazione all’esito mortale anche in caso di feto vitale, una delle differenze formali tra l’una e l’altra legislazione consiste nella previsione, da parte di quella italiana delle potenziali malformazioni del feto (che però provochi rischi per la salute della madre) come presupposto per autorizzare l’aborto nel secondo trimestre.
La normativa statunitense non ne parla, limitandosi a considerare rilevante la mancanza di vitalità, cioè l’apparente o probabile morte in utero del bimbo. Però, nella pratica, la differenza è solo formale e non sostanziale, perché la gestante in USA può sicuramente chiedere un aborto tardivo, in caso di malformazioni del feto, sostenendo che la situazione le crea problemi di salute (nel senso lato che abbiamo già descritto) per ottenere l’aborto.
Un’altra differenza fondamentale (ulteriormente ampliata con l’abrogazione dell’art. 4164 della legge sulla salute pubblica), consiste nel fatto che in Italia a certificare i presupposti per l’accesso alla IVG è sempre un medico, mentre a New York può essere un qualunque operatore sanitario autorizzato ad eseguire l’aborto, quindi anche un non medico.
Quanto alla protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
La protezione della vita della paziente, che viene in considerazione solo in casi particolari, vere e proprie emergenze, l’aborto tardivo non è assolutamente la procedura adatta a scongiurare un decesso.
Infatti, i tempi per un aborto tardivo (sia con la procedura di induzione del decesso del feto e successiva espulsione del cadaverino, sia con la procedura detta «a nascita parziale», in cui viene indotto il parto ed ucciso il bimbo quando ancora non è stato completamente espulso) sono molto lunghi. Si parla di giorni, due o tre come minimo per ottenere l’effetto desiderato.
Mentre invece con un parto cesareo si ottiene la nascita del bimbo, e la conseguenze cessazione della gravidanza, di solito entro 20 minuti mezz’ora al massimo. Per non dire che se il pericolo consiste nel parto, l’aborto tardivo è decisamente sconsigliabile, dato che comunque consiste in un parto indotto (quindi anche più violento, perché gli ormoni somministrati per far partire il travaglio amplificano le doglie), con tutto ciò che ne consegue.
Si parla di «salute psichica» sia nella 194 che nella legge appena firmata a New York. Questo vuol forse dire che basta il rischio che la donna si deprima per uccidere il bambino poco prima della nascita?
In realtà, nella legge appena varata a New York, si parla solamente di «health», senza alcuna specificazione. E, come già detto, si può ritenere che il concetto in tale ambito venga interpretato secondo la definizione che ne ha fornito l’OMS e che la sentenza sentenza Doe v. Bolton ha reso giuridicamente rilevante in relazione all’aborto. Ciò significa che la protezione della salute non è limitata allo scongiurare l’insorgenza di vere e proprie patologie o infermità, o a farle cessare se presenti, ma si amplia notevolmente giungendo ad abbracciare, addirittura, anche il benessere sociale, cioè la possibilità, che ne so, di continuare ad uscire con gli amici senza doversi preoccupare di un neonato che va allattato…
In Italia, invece, il concetto di salute è formalmente definito dalla legge stessa nei suoi confini e limitato ai gravi rischi per la salute fisica o psichica della gestante.
Indubbiamente, in che cosa consistano tali gravi rischi per la salute psichica è valutazione di fondamentale importanza. Di fatto, però, nella prassi e nel pensiero comune, tale concetto è talmente sfumato, che, ad esempio, la giurisprudenza difficilmente lo prende in considerazione, quando deve valutare se risarcire una donna che non abbia potuto abortire per omessa diagnosi di malformazioni fetali. Per spiegarmi meglio: sono praticamente inesistenti sentenze che neghino il risarcimento per il mancato aborto sul presupposto che, all’epoca dei fatti, non vi era un rischio dimostrato per la salute psichica della donna.
E ciò accade anche se, nella maggior parte di questi casi, quando domandano il risarcimento, le donne non hanno problemi psichici rilevanti, addirittura spesso amano i loro figli malati, ed è dunque possibile dire a posteriori che difficilmente avrebbero potuto presentare un vero e proprio «grave rischio per la salute psichica» derivante dalla malformazione conosciuta nel bambino.
Anzi, al contrario, la letteratura medica sta scoperchiando il vaso di Pandora delle conseguenze devastanti per la psiche delle donne, derivate dall’aborto. Rischio di suicidio gravemente aumentato, depressione diffusa a livelli altissimi, modificazioni dell’umore, che colpiscono anche i familiari ecc.
Ci troviamo davanti ad un nuovo passo verso quella cultura della morte che sembra non volersi arrestare?
Sicuramente è così. Non vi è altra spiegazione possibile, per citare solo uno dei segnali più evidenti, per la totale abrogazione dell’articolo 4164 della legge sulla salute pubblica newyorkese, che prevedeva l’assistenza e la cura del feto vitale abortito. Con questo colpo di accetta si è preclusa la possibilità di salvezza di tutti quei bambini giunti oltre la ventiduesima settimana di gravidanza, che avrebbero potuto vivere, magari per essere adottati da qualcun altro, in caso di rifiuto da parte della madre, addirittura perfettamente sani.
Ma non bisogna disperare. Proprio quando tutto sembra apparentemente perduto, la Provvidenza interviene per salvarci… e, per rimanere in argomento, negli USA in questo momento il vertice di governo è decisamente pro-life, la Corte Suprema è sbilanciata in modo positivo verso la tutela della vita, cosicché non è escluso che una legislazione a livello federale possa cambiare la situazione, salvando tante vite.
Cristiano Lugli
Bioetica
L’aborto via pillola può essere chimicamente fermato: nuovo studio
Uno studio sull’annullamento degli effetti della pillola abortiva scritto da un professore di un’università cattolica è stato accettato da una rivista accademica dopo mesi di sfide e rifiuti a causa dell’oggetto del paper. Lo riporta Lifesitenews.
Il dottor Stephen Sammut, un neuroscienziato che lavora come professore di psicologia presso la Franciscan University di Steubenville in Ohio, ha dichiarato al sito prolife canadese che il suo studio scientifico è stato finalmente accettato dalla rivista accademica Scientific Reports dopo essere stato rifiutato altrove durante il processo di revisione tra pari.
Lo studio sostiene la possibilità di utilizzare l’ormone progesterone per invertire gli effetti del mifepristone, un farmaco utilizzato per gli aborti indotti chimicamente. Sebbene sia associato a un’istituzione cattolica, il professore sostiene che la ricerca è radicata nella scienza oggettiva piuttosto che nelle convinzioni personali.
«I miei risultati sono importanti perché la fede non influisce sul loro risultato», ha detto Sammut a LifeSiteNews. «Sto studiando un processo chimico all’interno di un sistema fisiologico. Gli esperimenti sono condotti sui topi e nessuna quantità di acqua santa o catechesi li convertirebbe in alcuna fede».
Secondo Sammut, i topi «non sono nemmeno inclini all’influenza sociale o politica, né alle decisioni di alcun tribunale! Quello che mostrano i miei esperimenti è una prospettiva oggettiva, puramente fisiologica».
L’articolo, intitolato «Inversione mediata dal progesterone dell’interruzione della gravidanza indotta da mifepristone in un modello di ratto: un’indagine esplorativa», è stato originariamente presentato alla rivista ad accesso aperto Frontiers il 5 ottobre 2022. Sammut ha spiegato di aver raggiunto il Fase di «convalida finale» del processo di revisione prima di essere respinta dal comitato editoriale della rivista il 24 febbraio 2023.
Il 15 marzo, il documento è stato presentato alla rivista Scientific Reports, dove è stato accettato alla fine di giugno in seguito alla revisione paritaria, per poi essere pubblicato il 6 luglio.
Felpa crociata con Croce patente ricamata. Detta anche croix pattée in francese e Tatzenkreuz in tedesco, la Croce Patente ha braccia strette al centro che si presentano spesso in forma curva. Indossate questo segno antico ed universale.
Sammut ha spiegato che, durante il processo di revisione con Frontiers, lui e la sua assistente di ricerca Christina Camilleri hanno risposto a ciascuna delle «domande e commenti dei revisori che richiedevano una risposta». Dopo aver ipotizzato dai commenti dei revisori e dell’editore responsabile che l’articolo sarebbe stato accettato, «all’improvviso abbiamo ricevuto la notifica che il manoscritto era stato rifiutato in quanto “non soddisfaceva gli standard stabiliti affinché la rivista fosse considerata per la pubblicazione”».
“Questo era vago e strano poiché la questione dei manoscritti che soddisfano gli standard delle riviste viene solitamente affrontata quando l’articolo viene inviato per la prima volta”, ha detto Sammut a LifeSiteNews. “Pertanto, ho chiesto alla redazione di indicare ‘chiaramente ed esattamente’ ‘quali aspetti dell’articolo non si adattano alla qualità accettabile dalla rivista’”.
Tra le obiezioni sollevate contro il paper, c’era il fatto che esso «potrebbe essere interpretato come a sostegno della nozione di un’inversione farmacologica dell’interruzione di gravidanza indotta nell’uomo, un concetto che, in linea con le recenti dichiarazioni dell’American College of Obstetrics and Gynecology negli Stati Uniti e del Royal College of Obstetrics and Gynecology nel Regno Unito non può essere supportata».
In pratica, si tratta di un rilievo politico e bioetico allo studio.
Il preciso riferimento è ad una dichiarazione congiunta rilasciata dalle suddette organizzazioni mediche in cui si affermava che non vi è «alcuna prova» che «l’uso del progesterone per invertire l’effetto del mifepristone… aumenti la probabilità di continuare la gravidanza, rispetto alla sola gestione dell’attesa».
Il mifepristone è un farmaco che impedisce all’ormone progesterone di produrre il suo effetto nel corpo per sostenere una gravidanza. Viene tipicamente utilizzato insieme al misoprostolo, che induce il travaglio per far nascere il bambino morto. Il trattamento di inversione della pillola abortiva consiste nell’assunzione di progesterone, il più rapidamente possibile dopo l’assunzione di mifepristone, per annullare l’impatto del farmaco mortale al fine di tentare di salvare il bambino.
Il dottor Matthew Harrison, uno dei pionieri della tecnica di inversione della pillola abortiva, aveva dichiarato sempre a LifeSiteNews nel 2019 che questo processo «ha un senso biologico», spiegando l’importanza di testare il processo sugli animali e ha citato uno studio che ha rilevato che la maggior parte dei cuccioli di ratto senza il trattamento è morta mentre l’80% ha sperimentato un’inversione di successo dagli effetti del mifepristone.
Harrison ha notato che la ricerca ha anche trovato differenze nei rivestimenti uterini all’interno dei due gruppi di ratti, il che ha confermato che «il progesterone ha sostanzialmente annullato tutti gli altri effetti della RU-486», cioè del mifepristone.
Un rapporto del dicembre 2022 ha anche mostrato che 4.000 bambini negli Stati Uniti sono stati salvati nell’ultimo decennio da tale processo di inversione della pillola abortiva.
Come riportato da Renovatio 21, nel 2021 un medico inglese, il dottor Dermot Kearney, è stato minacciato di radiazione dall’ordine perché salvava i bambini dall’aborto chimico. Il Kearny prescriveva il progesterone, mentre, durante il lockdown, la sanità britannica aveva autorizzato l’invio per via postale del farmaco abortivo alle donne gravide.
In Italia l’era dell’aborto chimico fai-da-te fu annunciata, sempre in pandemia, dal ministro della Salute Roberto Speranza, che cambiò la direttiva per rendere il suo uso possibile anche senza ricovero.
La verità sulla pillola abortiva l’ha detta ad una convention dei conservatori americani il mese scorso l’attivista Abby Johnson, un tempo manager di una clinica per aborti, ora convertitasi alla difesa della vita umana. Le donne che prendono la pillola dell’aborto «stanno mettendo questi bambini nel water, bambini completamente formati – 12, 14, 16 settimane di gravidanza – forse hanno un’emorragia nel loro bagno, incapaci di raggiungere una struttura di pronto soccorso, guardano nella toilette e vedono il bambino loro completamente formato che galleggia lì nella water» ha dichiarato la Johnson.
In realtà, alla storia della Johnson manche una parte. Quel «bambino pienamente formato», una volta scaricato tirando l’acqua, finisce nelle fogne. E qui, oltre agli escrementi di altri esseri umani e ad ogni altra sozzura, troverà delle creature ben felici di incontrarlo – per divorarlo. Topi, rane, pesci… festeggiano la RU486, che tanta carne umana tenere e prelibata fa giungere loro senza che facciano alcuno sforzo, nella plastica immagine della catena alimentare ribaltata: le bestie mangiano gli esseri umani.
Questa è la cruda realtà dell’aborto domestico reso da ciò che il premio Nobel Jerome Lejeune definiva «il pesticida umano». Un farmaco che, ricorda il caso delle email trapelate recentemente dalla sanità britannica, può avere conseguenze mortali: si può chiedere, al di là delle statistiche e degli episodi che potete vedere negli articoli linkati, nel caso dell’attivista abortista argentina 23enne morta pochi giorni dopo aver assunto il farmaco per uccidere il figlio concepito nel suo grembo – certo, magari, anche qui, non c’è nessuna correlazione.
Ad aprile il mondo ha appreso che più di 200 dirigenti di Big Pharma, tra cui il CEO di Pfizer Albert Bourla, avevano firmato una lettera aperta in cui condannano la sentenza di un giudice federale americano contro l’approvazione da parte dell’ente regolatore farmaceutico Food & Drug Administration (FDA) del mifepristone – noto per lo più in Italia con la sigla RU486.
Non crediamo che i recenti allarmi sull’inquinamento dei fiumi da parte del «pesticida umano» servirà a far desistere qualcuno. Anzi, assieme all’inquinamento da pillola anticoncezionale che sta facendo diventare i pesci transessuali, si tratta forse dell’unico inquinamento che il sistema e la sua propaganda considerano come accettabile.
Ambiente
Il terrorismo climatico e ambientale come nuova tappa della strategia della tensione emergenziale. Intervista al prof. Luca Marini
Il clima e l’ambiente stanno diventando il pretesto per giustificare nuove crisi e nuovi «whatever it takes», secondo la famosa espressione di Mario Draghi, quello che stampava miliardi di euro BCE con il quantitative easing e poco dopo metteva la popolazione nazionale sotto la sorveglianza della piattaforma bioelettronica del green pass.
Uno Stato in continua emergenza può permettere di infliggere alla popolazione cambiamenti radicali di tipo economico, politico, sociale, psicologico. Lo Stato moderno pare aver scoperto l’emergenza come forma di governo, di controllo della cittadinanza, e quindi di esistenza dello Stato stesso.
Di questa deriva emergenziale, nella peculiare prospettiva costituita dalla riflessione bioetica, torniamo a parlare con il professor Luca Marini, docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, già vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Il professor Marini ha recentemente curato il volume Ecotruffa. Le mani sul clima (Edizioni La Vela, Lucca) con il contributo di climatologici, chimici, ingegneri, economisti e politologi. Il volume, ampiamente recensito in questi giorni anche dalla grande stampa, è già destinato a sollevare polemiche proprio nel momento in cui taluni, abbiamo visto, arrivano a invocare il reato di «negazionismo climatico».
Allora, prof. Marini, cosa c’entra la bioetica con l’ambiente?
Pochi sanno che il termine «bioetica», già presente nel dibattito teologico tedesco degli anni Venti, ha acquisito l’attuale notorietà solo dopo la pubblicazione del libro Bioethics: a bridge to the future, pubblicato nel 1971 da un noto oncologo americano. E quasi nessuno ricorda che l’oncologo in questione, Van Rensselaer Potter II [1911-2001, ndr], utilizzò il termine «bioetica» nel contesto peculiare della salvaguardia dell’ambiente in un momento storico di forte sensibilità per le sorti del pianeta e dell’habitat umano, che di lì a breve avrebbe condotto alla prima conferenza internazionale sull’ambiente: la celebre conferenza di Stoccolma del 1972. In seguito, come invece tutti sanno, il termine «bioetica» è stato utilizzato quasi esclusivamente in ambito medico-sanitario e anche i successivi sviluppi della riflessione bioetica, che hanno portato alla nascita del biodiritto, non sono andati al di là del peculiare ambito della biomedicina.
Col tempo la bioetica avrebbe quindi subito una vera e propria reductio ad unum?
Personalmente ritengo che si sia trattato di una riduzione epistemologica pianificata a tavolino allo scopo precipuo di concentrare e pilotare il dibattito bioetico verso l’esaltazione acritica delle rutilanti prospettive della biomedicina, evitando così che l’opinione pubblica si ponesse troppi dubbi in merito ai rischi e ai limiti delle biotecnologie e delle altre tecnologie biomedicali. È prova di ciò l’esperienza italiana, dove il dibattito bioetico, biopolitico e biogiuridico si è di fatto esaurito nelle contrapposizioni ideologiche, culturali e confessionali sui temi di inizio-vita (clonazione, cellule staminali, statuto dell’embrione) e di fine-vita (accertamento della morte, stato vegetativo, testamento biologico), senza peraltro produrre alcun risultato concreto: basti pensare, tra i tanti, al problema degli embrioni soprannumerari.
Né sembra che la bioetica, almeno in Italia, sia andata molto più lontano dei temi che lei ha appena ricordato.
Dirò di più. Oggi, dopo la grande truffa del COVID, la bioetica medica deve considerarsi clinicamente morta: azzerati i principi di beneficenza, non maleficenza e giustizia, calpestato il principio di precauzione, stuprato il principio del consenso informato, della cosiddetta riflessione bioetica non restano che gli escamotages verbali di quanti, ossequiando il feticcio costituito dal preteso primato della scienza e della medicina, si sforzano di legittimare la deriva totalitaristica di governi tecnocratici espressi dalle élites finanziarie internazionali.
La scomparsa della bioetica medica, purtroppo, non ha comportato la rivalutazione della bioetica ambientale.
Direi proprio di no. Anzi, il terrorismo climatico e ambientale, orchestrato dalle élites poc’anzi citate con la complicità dei soliti circuiti accademici, politici e mediatici, costituisce la nuova tappa di quella strategia della tensione avviata dal COVID e intesa a strumentalizzare situazioni di crisi – reali o fittizie – per giustificare e legittimare, sul piano etico-giuridico, l’introduzione di meccanismi di soggiogamento di intere popolazioni, in tutto simili al green pass vaccinale.
Può farci un esempio di quanto sostiene?
Basti pensare alla normativa europea sul cosiddetto «efficientamento» energetico delle abitazioni o degli autoveicoli che, ponendo limiti severi rispettivamente alla vendita degli immobili o all’acquisto di automobili difformi dagli standard introdotti, viene di fatto a svuotare di contenuti il diritto di proprietà. Oppure alla cronaca italiana delle scorse settimane, dove gli allagamenti e le inondazioni hanno rapidamente scalzato, nella comunicazione mainstream, la pretesa crisi idrica di cui tanto si è parlato in precedenza. Oppure al caldo di questi giorni, tipico di una calda estate mediterranea, subito spacciato dai soliti galantuomini come sintomo evidente di una «situazione fuori controllo». O una volta per tutte, a quanto sta emergendo, e probabilmente emergerà in modo ancora più eclatante in futuro, sulla manipolazione dei dati climatici da parte dei cosiddetti esperti dell’ONU sul climate change.
Cosa fare, quindi?
Personalmente, ritengo che per arrestare la deriva in atto sia necessario, oggi più che mai, promuovere e sollecitare una adeguata riflessione pubblica sul grado di controllo che le élites finanziarie internazionali esercitano sui circuiti scientifici, accademici, produttivi, comunicativi, politici e decisionali nella società contemporanea, mettendo in guardia i cittadini in merito ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali derivanti da questo controllo e dalla manipolazione dell’informazione da esso derivante.
E in questo quadro come vede la costellazione di movimenti del dissenso politico che si è sviluppata negli ultimi due anni?
Male. L’impegno politico, anche in funzione dissidente, è davvero relativo, perché la politica – esattamente come la violenza – è solo una scorciatoia rispetto alla conoscenza e all’approfondimento dei problemi. Ciò che occorre non è politica, almeno per come funziona in Italia, né tantomeno violenza, ma formazione, cultura e senso critico: proprio ciò che non vogliono le élites finanziarie, i governi liberisti e i media transumanisti. Ognuno tragga le sue conclusioni.
Bioetica
La CEDU rigetta di una richiesta contro la Polonia sulla restrizione all’aborto
L’8 giugno 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha rigettato la denuncia presentata da otto donne contro la legislazione polacca che vieta l’aborto in caso di malformazione fetale, creando un precedente legale, mentre un migliaio di denunce simili sono state presentate in questa corte.
La CEDU è stata interrogata sulla possibile contraddizione della decisione della Corte costituzionale polacca del 2021 che limita l’accesso all’aborto, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sotto il comunismo, l’aborto era praticato in Polonia come in tutti i paesi sottomessi alla dittatura rossa. Dopo la caduta del muro di Berlino, una legge del 1993 ha limitato l’accesso all’aborto, depenalizzandolo nei casi di stupro, pericolo per la salute della madre o malformazione del feto.
Nel 2020 la Corte costituzionale polacca, reagendo a una richiesta dei parlamentari polacchi, ha stabilito che quest’ultima eccezione non era compatibile con la Costituzione polacca che garantisce la «tutela legale della vita».
Così, da gennaio 2021, non è più possibile ricorrere all’aborto in caso di malformazione del feto, se non vi è pericolo per la madre.
Una richiesta femminista
Un’associazione femminista, la Federazione per le donne e la pianificazione familiare, ha messo a disposizione delle donne moduli online per presentare una richiesta alla CEDU, con il pretesto della violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Delle otto donne ricorrenti, solo quattro erano incinte. Due di loro portavano in grembo bambini sani e le altre due soffrivano di malattie che potevano comportare un rischio di malformazione del feto. Le altre quattro hanno detto di aver rimandato il loro desiderio di avere un figlio per paura di non ricevere assistenza medica se il feto dovesse avere un difetto congenito.
La Corte ha osservato, da un lato, che le due ricorrenti, che affermavano di soffrire di condizioni che si supponevano comportassero un aumento del rischio di malformazione del feto, non avevano fornito alcuna prova medica a sostegno delle loro affermazioni nelle loro domande.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che il rischio di una futura violazione dei diritti possa essere invocato solo molto raramente per introdurre una richiesta: «non è stata prodotta alcuna prova convincente, che dimostri l’esposizione a un rischio reale di essere danneggiate dalle modifiche della legge», riassume la CEDU.
Infine, secondo la CEDU, l’obiettivo dei ricorrenti era quello di chiedere alla Corte di rivedere la legge e la sua applicazione nel suo complesso, al fine di generare un dibattito politico sulle questioni relative alla procreazione e all’interruzione della gravidanza in Polonia. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato all’unanimità i ricorsi inammissibili.
Osservazioni molto interessanti
Nelle osservazioni scritte inviate alla Corte, l’ex Commissario europeo per la Salute, Tonio Borg, e diversi ex giudici della CEDU, hanno ricordato che la Corte non ha mai sancito il diritto all’aborto, e che tale diritto non può essere dedotto dalla Convenzione europea sui Diritti umani.
Inoltre, quando la Convenzione fu adottata nel 1950, nessuno degli Stati che parteciparono alla sua stesura aveva autorizzato l’aborto.
Se l’aborto può essere considerato, rispetto al diritto europeo dei diritti umani, come un’eccezione al principio di tutela della vita umana, in nessun caso esso costituisce un diritto che verrebbe imposto agli Stati malgrado le loro leggi nazionali, sostengono gli autori di queste osservazioni scritte.
Articolo previamente apparso su FSSPX.news.
Immagine di Adrian Grycuk via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland (CC BY-SA 3.0 PL)









