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Bioetica

Considerazioni sull’utilizzo di linee cellulari provenienti da bambini abortiti allo stadio fetale

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Renovatio 21 pubblica questo testo dell’avv. Maria Cecilia Peritore.

 

 

 

L’occasione della riflessione nasce dalla – ormai acclarata – circostanza secondo la quale, nello sviluppo dei vaccini anti-SARS-CoV-2, sono impiegate linee cellulari ricavate da materiale biologico derivante da organi o tessuti prelevati da bambini abortiti allo stadio fetale. 

 

È bene premettere che le cellule in questione sono state espiantate, se non sempre, in un gran numero di casi ampiamente documentati (1), da bambini funzionalmente abortiti; e che le modalità dell’interruzione di gravidanza sono state fortemente condizionate dalle esigenze tecniche della sperimentazione, essendo necessario che il prelievo avvenisse da tessuti vivi, di bambini dissezionati vivi.  

 

Ma perché prelevare da bimbi abortiti e non da donatori di organi?

 

Perché le cellule embrionali e fetali (2) sono idonee ad una riproduzione differenziata pressoché infinita,e risultano immunologicamente incontaminate. Di fatto lo sviluppo della ricerca si è basato su prerogative superumane (potenza creativa e purezza), abusando, quindi, della natura angelica, senza macchia, di questi piccolissimi innocenti sacrificati.

 

Il quesito etico concerne, in primo luogo, la legittimità della sperimentazione svolta a partire da un aborto (e, analogamente, da materiale biologico derivante da embrioni soprannumerari); secondariamente, la liceità o scusabilità delle modalità di prelievo da organismi umani vivi, soprattutto quando queste siano la causa diretta della morte dell’abortito; in ultimo, la giustificabilità dell’utilizzo, da parte dell’utente finale, di prodotti che impieghino tale «materiale biologico» nelle fasi di ricerca e/o produzione.  

 

  

La posizione assunta dalla Chiesa Cattolica 

 

Le Riflessioni del 2005

Il primo intervento sulla questione, per la verità assai poco reperibile nella divulgazione, è costituito dalle Riflessioni morali sui vaccini preparati da cellule derivate da feti umani abortiti (3) della Pontificia Accademia per la Vita, pubblicate il 9 giugno 2005.

 

L’Accademia osserva che potrebbe prospettarsi una contraddizione nella condotta di chi, per un verso, condanna l’aborto volontario e, per altro verso, ammette l’uso di vaccini prodotti servendosi di materiale biologico derivato da feti abortiti. Si tratterebbe di cooperazione al male?

 

Lo studio dell’Istituzione pontificia distingue tra cooperazione formale e materiale, precisando che vi sarebbe cooperazione formale quando tra i due agenti vi fosse condivisione dell’intenzione illecita.

 

La cooperazione sarebbe materiale in assenza di tale condivisione d’intenti e si distinguerebbe in immediata o diretta (allorché vi sia cooperazione esecutiva nell’atto) e mediata o indiretta (allorché le condotte degli agenti, restando indipendenti, realizzino le condizioni o forniscano strumenti, o prodotti, tali da agevolare l’atto illecito). Infine, si distingue tra cooperazione prossima e cooperazione remota. (4)

 

Dopo avere esaminato le varie forme di cooperazione, l’Accademia conclude prospettando: il dovere di usare i vaccini alternativi; il dovere di invocare l’obiezione di coscienza; il dovere di promuovere i vaccini alternativi e di usarne solo nella misura in cui ciò sia necessario per evitare un pericolo grave per la salute dei propri figli e della popolazione.

 

 

Il riferimento alla morale alfonsiana

La categoria della cooperazione materiale è ripresa in particolar modo dall’insegnamento di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (5), che ammette la liceità della condotta di cooperazione materiale qualora ricorrano tre condizioni: 1) che la condotta sia di per sé buona o almeno indifferente, cioè non sia di per se stessa illecita; 2) che la condotta sia dettata da motivazione ragionevole e da buona intenzione, e che non sia di aiuto al peccato; 3) che il soggetto non abbia l’obbligo di impedire l’evento. (6) 

 

Il ragionamento dell’Accademia iscrive quindi l’utilizzo delle linee cellulari in questione nella categoria della cooperazione al male e ne disapprova l’utilizzo ponendo una graduazione di colpa a seconda della condotta dell’agente, distinguendo se formale o materiale, se diretta o indiretta, se prossima o remota al male identificato con l’aborto. Offre quindi agli utilizzatori una giustificazione morale consistente nello «stato di necessità» legato alle esigenze della salute pubblica e familiare e alla indisponibilità di altri vaccini.

 

Questa impostazione, nella quale si coglie già una sorta di cesura logica tra la premessa (illiceità dell’aborto innanzitutto e, poi, della sperimentazione) e la conclusione (liceità dell’utilizzo sia pure in via di eccezione), è stata nel tempo revisionata con l’accentuazione dei profili di distanza dall’atto e di costrizione della coscienza nell’utilizzatore finale.

 

   Volendo, tuttavia, ricondurre il ragionamento nell’alveo dell’originale insegnamento alfonsiano, non sembrano ravvisabili nel caso in questione le tre condizioni sopra richiamate, per le quali la condotta di cooperazione materiale possa essere qualificata come lecita ovvero scusabile.

 

La prima di tali condizioni è che la condotta sia di per sé lecita, ossia buona o almeno indifferente.

 

Ora, non sembra potersi dubitare della illiceità in sé della condotta dei sanitari che operano il prelievo di tessuti da feto vivo, con modalità contrarie al rispetto della dignità della creatura umana.

 

Parimenti illecita pare la condotta dei ricercatori che, consapevoli delle modalità di reperimento e prelievo del «materiale biologico» in questione, ne fanno uso legittimando in tal modo l’industria dell’aborto e della sperimentazione.

 

A tutto concedere, «indifferente» potrebbe essere considerata la condotta di chi utilizza il vaccino qualora non vi sia consapevolezza della provenienza abortiva, anche se la gravità della materia di che trattasi ne rende di per sé inaccettabile l’utilizzo senza adeguata ponderazione.

 

 

La seconda di tali condizioni riguarda la motivazione ragionevole e la buona intenzione, purché non agevoli comunque il peccato. L’oggettiva agevolazione al peccato, quindi, costituisce in colpa l’agente anche qualora l’intenzione fosse buona. Il che certamente accade nel caso di specie, poiché l’utilizzo di «materiale biologico» proveniente da aborti indubbiamente rappresenta un’agevolazione per l’aborto stesso ed ancor più per l’aborto praticato con le specifiche modalità di cui s’è prima fatto cenno.

 

La terza condizione è che l’agente non abbia l’obbligo di impedire l’evento. A tal proposito appare indubitabile che il medico sia tenuto ad operare per la salute di ogni persona, ivi compreso il bambino-feto, evitando le sofferenze non finalizzate alla sua cura. Né il principio trova deroga allorché si intenda perseguire un progresso scientifico a beneficio della collettività, non essendo comunque consentito servirsi della sofferenza individuale e del sacrificio umano, specie se non volontario, per un ipotetico bene comune.

 

 

L’Istruzione del 2008

Il tema viene successivamente ripreso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con l’Istruzione Dignitas personae – Su alcune questioni di bioetica pubblicata l’8 settembre 2008. (7)

 

Secondo la Congregazione «l’uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona. Queste forme di sperimentazione costituiscono sempre un disordine morale grave».

 

Si condanna ancora una volta l’utilizzo del «materiale biologico di origine illecita» ma si conferma il criterio della distanza rispetto al fatto illecito (aborto) per una graduazione di responsabilità che finisce per elidere quella dell’utente finale (l’utilizzatore del vaccino, costretto da una sorta di necessità derivante dalla indisponibilità di vaccini «etici»).

 

 

La Nota del 2017

Con la Nota circa l’uso dei vaccini (8), pubblicata il 31 luglio 2017,la Pontificia Accademia per la Vita, unitamente all’Ufficio per la Pastorale della Salute della CEI e all’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, riprende i temi sviluppati nello studio del 2005, rimarcando ancora il concetto di distanza dal male.

 

Di fatto, però, ribalta le conclusioni cui era pervenuta in precedenza l’Accademia medesima: la giustificazione, provvisoria e dettata da stato di necessità, diventa ora una vera e propria «assoluzione»; e ciò

 

«… in considerazione del fatto che le linee cellulari attualmente utilizzate sono molto distanti dagli aborti originali e non implicano più quel legame di cooperazione morale indispensabile per una valutazione eticamente negativa del loro utilizzo.  [] Per quanto riguarda la questione dei vaccini che nella loro preparazione potrebbero impiegare o avere impiegato cellule provenienti da feti abortiti volontariamente, va specificato che il male in senso morale sta nelle azioni, non nelle cose o nella materia in quanto tali. Le caratteristiche tecniche di produzione dei vaccini più comunemente utilizzati in età infantile ci portano ad escludere che vi sia una cooperazione moralmente rilevante tra coloro che oggi utilizzano questi vaccini e la pratica dell’aborto volontario. Quindi riteniamo che si possano applicare tutte le vaccinazioni clinicamente consigliate con coscienza sicura che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione all’aborto volontario».

 

Desta perplessità la considerazione secondo la quale il «male» sta nelle azioni e non nella materia.

 

Tale considerazione, che potrebbe facilmente scivolare verso una prospettiva gnostica, sembra funzionale ad una visione sempre più «incorporea» dell’illecito, che meglio si presta ad una rappresentazione in termini di cooperazione remota.

 

È vero che l’illiceità risiede nelle azioni, ma l’immanenza di ciò che materialmente deriva dall’azione illecita non può non condizionare il giudizio sulla liceità del prodotto finale dell’azione dell’uomo. (9)

 

 

La recente Nota sui vaccini anti-Covid

Da ultimo, con la Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-COVID-19 (10), del 21 dicembre 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede è intervenuta con specifico riguardo ai vaccini anti-SARS-CoV-2. 

 

Il documento si pone in continuità argomentativa con i precedenti, adottando i criteri noti: la differenziazione delle responsabilità a seconda della maggiore o minore distanza dal fatto illecito (aborto); l’utilizzo del vaccino da parte del singolo costituisce cooperazione materiale passiva tanto remota da giudicarsi alfine inesistente, specialmente laddove, come di fatto è, non siano disponibili vaccini etici.

 

Tuttavia, quella che nel documento del 2005 era indubitabilmente condotta di cooperazione al male, sia pure variamente graduata e articolata e giustificata da stato di necessità, è ora considerata un comportamento moralmente lecito in sé, a motivo della distanza dal fatto-aborto e del carattere materiale e indiretto della cooperazione.

 

In sostanza, pur nel contesto della medesima linea argomentativa, v’è una sorta di rovesciamento di prospettiva: la disapprovazione dell’utilizzo di materiale biologico di provenienza abortiva è chiaramente espressa nel documento del 2005, e da essa scaturisce l’obiezione di coscienza del cattolico, solo eccezionalmente giustificata, quale extrema ratio, dallo stato di necessità. (11)

 

In virtù del documento del 2020 si perviene alla vaccinazione «con coscienza sicura» anche in riferimento ai vaccini anti-SARS-CoV-2.

 

Ciò in quanto, da un lato, la cooperazione all’aborto, perché «remota», viene considerata moralmente lecita; dall’altro, il pericolo, «altrimenti incontenibile», della diffusione pandemica del COVID-19 renderebbe inesigibile il dovere morale di evitare l’utilizzo di materiale biologico di provenienza fetale.

 

Tale ragionamento ha fatto da presupposto alla concreta azione di adesione e supporto alla campagna vaccinale capillarmente diffusa, anche nelle parrocchie, sebbene con qualche eccezione. 

 

 

Dalla cooperazione al male  alla corresponsabilità nell’appropriazione del male

 

Considerazioni critiche non si sono fatte attendere (12), sollecitando una presa di posizione più netta e auspicando una maggiore sensibilità sull’argomento. Per la maggioranza dei cattolici, però, la «soluzione» offerta dal documento del 2020 ha rappresentato una comoda via per partecipare «con coscienza sicura» alla campagna vaccinale senza dover fare alcuna riflessione ulteriore ed anzi facendosene sovente promotori e sostenitori.

 

Tuttavia, se proviamo a leggere secondo logica giuridica gli argomenti elaborati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, perveniamo a conclusioni difformi da quelle da ultimo elaborate dall’organo pontificio. 

 

Il ragionamento svolto a partire dal concetto di «cooperazione» risulta subito miope, sganciato dalla realtà dei fatti e strumentale ad una visione parziale e aprioristicamente «orientata» della questione.

 

Co-operano, cioè operano insieme, i soggetti che perseguono un medesimo risultato. Se quindi l’illecito è rappresentato dall’aborto volontario, operano insieme i soggetti che lo decidono o vi prendono parte ponendo in essere condotte differenti ma finalizzate al medesimo unico risultato: l’interruzione della gravidanza.

 

Al contrario, le condotte poste in essere da quanti eseguono la dissezione del feto abortito e il trattamento dei tessuti prelevati a fini di sperimentazione, così come le condotte di quanti producono, commercializzano e utilizzano i prodotti così ottenuti, non sono eziologicamente ascrivibili alla serie causale propria dell’aborto, non prendono parte all’aborto, non co-operano allo stesso, ma si giovano delle sue conseguenze.

 

Se quindi il nostro riferimento concettuale va alla condotta di cooperazione, arriviamo facilmente alla conclusione che essa non è ravvisabile nel caso di specie: a maggior ragione quando sia «passiva» e «remota».

 

A margine, comunque, osservo: lo scienziato cerca il materiale biologico per i suoi esperimenti e il mercato acquista i prodotti della ricerca: sono condotte attive, non passive.

 

E se diamo al termine «remota» significato temporale, non mi pare significativa la relazione di distanza temporale rispetto all’aborto: anche il peccato originale è «remoto», ma «segna» irrimediabilmente la persona umana fino al lavacro del battesimo.

 

Se invece definiamo «remota» la cooperazione perché tra l’aborto e l’utilizzo del farmaco si interpongono molti passaggi, non mi pare che ciò possa affievolire la connessione, ossia il rapporto di utilità/necessità che ciascuna condotta trae da quella antecedente.

 

 In realtà si tratta di condotte indipendenti, aventi finalità diverse (quindi non di cooperazione) ma che, considerate nell’insieme, nella loro connessione, nella loro relazione di utilità/necessità reciproca, finiscono per alimentare un meccanismo che presuppone un delitto, l’aborto.  

 

 Se illecito è l’aborto, pure illecito è accettare l’aborto come antefatto necessario di una ricerca che utilizza la potenzialità creatrice e la purezza originaria di un corpo innocente, soppresso per mano «umana».

 

Né l’aborto rappresenta il mero antefatto teorico di una serie di illeciti ulteriori: della serie causale di illeciti, l’aborto è il luogo del primo reato morale, ed è un reato con un corpo tangibile (i tessuti sottratti alla loro vita naturale) che conserva tutta la sua materialità anche nei passaggi impropriamente definiti «remoti».

    

Nella procedura di sviluppo e produzione dei vaccini il male quindi non può essere isolato nel fatto remoto dell’aborto, la cui responsabilità, derivante dalla scelta e dalla operatività, può essere ascritta in senso stretto solo ai genitori e ai sanitari che lo hanno praticato.

 

Una volta deciso ed eseguito l’aborto, l’utilizzo di questa «opportunità» di avere a disposizione cellule «fresche» e vive, prelevate da una persona viva che prova dolore, con modalità in spregio della dignità umana, non è di per sé un «male»?

 

Diverso rispetto all’aborto, ma pur sempre un male? E se è così, mi pare vi sia la corresponsabilità di quanti si adoperano per questo “utilizzo” privo di pietà del corpo del bimbo abortito e anche di quanti se ne giovano, fino all’ultimo anello della catena, i vaccinati.

 

Al concetto di cooperazione al male, da cui partono i documenti dottrinali per pervenire, dapprima nella forma della giustificazione per stato di necessità, quindi in quella della  liceità incondizionata, sembra preferibile quello di «appropriazione del male» coniato dalla teologa Cathleen Kaveny. (13)

 

Secondo la studiosa l’utilizzo nella ricerca scientifica di materiale derivante da aborto più che costituire cooperazione al male si configura come appropriazione del male; e ciò in quanto l’azione adiuvante di un soggetto agente rispetto al fatto illecito non nasce nella sua sfera volitiva e non è il prodotto di una finalità comune a tutti gli agenti, ma si sviluppa per una serie di connessioni casuali ovvero dipendenti da fattori ultronei, sicché  il vantaggio non deriva da una premeditazione della condotta comune ma da una utilità reciproca comunque ricavata e individualmente posta in essere.

 

Nel caso dei vaccini anti-SARS–oV-2, il ricercatore, il vaccinatore e il vaccinato non cooperano in alcun modo all’atto abortivo, già compiuto nel passato, ma si appropriano degli esiti prodotti da quell’atto per trarne vantaggio.

 

Il quesito morale allora non è più se vi sia o non vi sia cooperazione al male (cooperazione che, quand’anche ritenuta in origine esistente, sarebbe poi destinata ad affievolirsi), bensì se e in quale misura sia lecito di per sè utilizzare il prodotto di una condotta iniqua compiuta da altri soggetti per ragioni diverse dalle proprie.

 

Ma a questo punto anche la Kaveny scivola verso una troppo facile «assoluzione»: la sperimentazione e l’utilizzo sarebbero lecite poiché il vantaggio scientifico e terapeutico è stato ricavato per accidens dall’atto abortivo, non essendo lo scopo dell’aborto ma rappresentando un sorta di conseguenza utile a suo tempo non voluta.

 

Neppure questa prospettiva risulta però convincente.

 

In realtà, ammesso e non concesso che l’aborto non fosse finalizzato all’espianto dei tessuti fetali, le condotte umane sono da considerarsi, ad un tempo, indipendenti ma interconnesse nell’agire collettivo.

 

Le condotte successive all’aborto, consistenti nelle varie forme di utilizzo del feto vivo come se si trattasse di mero «materiale biologico», fino all’utente finale che è il vaccinato, si appropriano dell’aborto mediante un utilizzo consapevole e volto a soddisfare un interesse proprio, quand’anche diverso e individuale per ciascuno degli agenti.

 

È responsabile non solo chi trae dall’illecito il profitto voluto, ma anche chi ne trae una qualsiasi utilità anche indiretta e non prevista ovvero diversa da quella inizialmente voluta.

 

Allo stesso modo, è responsabile non solo chi ha eseguito e deciso l’aborto, ma anche chi da tale fatto (l’aborto) tragga una utilità diversa (la possibilità dell’estrazione delle cellule) o consapevolmente ne profitti (vaccinazione).

 

La speculazione giuridica sulle condotte di partecipazione nel reato, finalizzata a definire l’area della partecipazione punibile rispetto a quella non punibile (e dunque dell’illecito rispetto al lecito) ha individuato categorie che possono essere qui utilmente richiamate.

 

La cooperazione al male si può assimilare al concorso di persone nel reato: sicché ciascuno degli agenti risponde dell’unico reato commesso, e le condizioni individuali (maggiore o minore apporto, dolo, stati soggettivi, etc.) incidono solo sulla determinazione della pena e su eventuali aggravanti/attenuanti. Condizione perché si applichi il concorso è il contributo causale dell’agente all’illecito e la consapevolezza dell’agire in cooperazione.

 

Se assumiamo l’aborto come unico illecito, l’ipotesi di responsabilità concorsuale deve necessariamente fermarsi ai genitori e agli ausiliari che vi abbiano preso parte. Ricercatori, sviluppatori, produttori, utilizzatori finali non prestano alcun contributo causale al fatto-aborto verificatosi prima e a prescindere dalle condotte successive.

 

Consideriamo però che: 

 

  • illecito è anche il prelievo di tessuti mediante dissezione di feto vivo e senziente, in spregio alla dignità dell’essere umano. Assumendo come illecito non solo l’aborto ma anche le modalità di prelievo, e con la consapevolezza, oggi possibile anche da parte dell’utente finale, circa le modalità di produzione dei vaccini, la cooperazione/concorso risulta evidente anche per le condotte successive e conseguenti all’aborto.

 

  • la cooperazione/concorso non esaurisce le categorie di partecipazione al reato. Infatti il diritto penale prevede il concorso di cause indipendenti e il favoreggiamento, riconducendo l’apporto agevolativo all’area dell’illecito anche se manchi identità del disegno criminoso (14) se la condotta sia successiva al reato già commesso (favoreggiamento). In questi casi la condotta di partecipazione è sempre illecita ma per un titolo proprio. 

 

Il concetto di appropriazione del male appare simmetrico a quelli di concorso di cause indipendenti e di favoreggiamento, a nulla rilevando l’accidentalità del profitto.

 

Peraltro, non può essere considerato accidentale il prelievo di tessuti da bambini abortiti quando assuma, come di fatto assume, caratteristiche di predeterminazione, organizzazione, sistematicità e rilevanza economica.

 

Non è ragionevole sostenere che in ambito morale le condotte di partecipazione al male, sia sotto forma di cooperazione che sotto forma di appropriazione, conoscano un margine di irrilevanza maggiore di quello riconosciuto comunemente dalla teoria generale del diritto penale.

 

Partecipazione materiale o formale, diretta o indiretta, prossima o remota, volontaria o accidentale sono elementi di caratterizzazione della condotta idonei ad influire sul giudizio di gravità o di tenuità, ma non consentono di operare il discrimine tra lecito e illecito.

 

In altri termini, l’illecita condotta di partecipazione al male può atteggiarsi in vario modo e con ampia graduazione, così come l’illecita condotta di reato può consistere nel concorso formale, nel concorso di cause indipendenti, nel favoreggiamento.

 

Il fatto che anche in campo morale, così come in campo giuridico, possano sussistere cause di giustificazione, quale lo «stato di necessità», non elide a priori illiceità alla condotta, semmai incide sulla colpevolezza del reo.

 

Nel caso di specie, peraltro, la richiamata esimente dello «stato di necessità» appare espediente debolissimo, data la incerta efficacia dei vaccini e le terapie disponibili per la cura del COVID-19.

 

La conclusione cui si perviene è dunque nel senso della generale illiceità, radicale e ingiustificabile, dell’uso di vaccini e altri farmaci nel cui processo di sviluppo e/o produzione vengano utilizzate linee cellulari provenienti da bambini abortiti.

 

Affermare la liceità dell’uso di questi vaccini perché utili a salvare la vita a più persone ricorda il discorso di Caifa: ne sacrifichiamo uno per salvarne tanti.

 

Ammesso che i tanti si salvino veramente – il che è quanto meno controverso –  e che nell’uno, piccolissimo, che siamo disposti a sacrificare non si nasconda proprio il «nostro» Gesù. 

 

 

Maria Cecilia Peritore

Avvocato

 

Licata, 7 luglio 2021

 

 

NOTE

1)  https://stagingtest25r21.emd4.com/wp-content/uploads/2021/05/Renovatio-21-linee-cellulari-feto-abortito-nei-vaccini.pdf. https://www.avvenire.it/mondo/pagine/coronavirus-vaccini-da-aborti-cosa-dice-la-chiesa

2) M. Sampaolesi, , Cellule staminali, inhttps://www.treccani.it/enciclopedia/cellule-staminali_(XXI-Secolo)/: «Le cellule staminali sono cellule non specializzate presenti in tutti gli organismi viventi. […]Si distinguono diversi stadi di potenza delle cellule staminali: la totipotenza è la capacità di generare tutti i tessuti embrionali ed extraembrionali […]; la pluripotenza è la capacità di differenziarsi in tutti i tessuti embrionali, […]; la multipotenza è la capacità di differenziare in tutti i tipi cellulari di un foglietto germinativo (endoderma, mesoderma o ectoderma); l’unipotenza è la capacità di differenziarsi in un unico tipo cellulare, tipico dei progenitori».

3) https://www.pro-memoria.info/wp/wp-content/uploads/Riflessioni-morali-sui-vaccini-preparati-da-cellule-derivate-da-feti-umani-abortiti-PAV-09-06-2005.pdf. Il documento non si trova sul sito web della Pontificia Accademia per la Vita.  

4) «Nel caso specifico in esame, ci sono tre categorie di persone che sono coinvolte nella cooperazione al male, male che ovviamente è rappresentato dall’azione di un aborto volontario compiuto da altri: a) coloro che preparano i vaccini utilizzando linee cellulari umane in arrivo da aborti volontari; b) coloro che partecipano alla commercializzazione di massa di tali vaccini; c) coloro che necessitano di utilizzarli per motivi di salute. In primo luogo, si deve considerare moralmente illecita ogni forma di cooperazione formale (condivisione dell’intenzione malvagia) all’azione di chi ha compiuto un aborto volontario, che a sua volta ha consentito il recupero dei tessuti fetali, necessario per la preparazione dei vaccini. Pertanto, chiunque – indipendentemente dalla categoria di appartenenza – coopera in qualche modo, condividendone l’intenzione, alla realizzazione di un aborto volontario con l’obiettivo di produrre i suddetti vaccini, partecipa, in realtà, allo stesso male morale come la persona che ha eseguito quell’aborto. Tale partecipazione avverrebbe anche nel caso in cui qualcuno, condividendo l’intenzione dell’aborto, si astenga dal denunciare o criticare tale azione illecita, pur avendo il dovere morale di farlo.(cooperazione formale passiva). Nel caso in cui non vi sia tale condivisione formale dell’intenzione immorale della persona che ha eseguito l’aborto, qualsiasi forma di cooperazione sarebbe materiale , con le seguenti specifiche. Per quanto riguarda la preparazione, la distribuzione e la commercializzazione di vaccini prodotti a seguito dell’utilizzo di materiale biologico la cui origine è collegata a cellule provenienti da feti volontariamente abortiti, tale processo è dichiarato, in linea di principio, moralmente illecito, perché potrebbe contribuire ad incoraggiare l’esecuzione di altri aborti volontari, con lo scopo della produzione di tali vaccini. Tuttavia, va riconosciuto che, all’interno della catena di produzione-distribuzione-commercializzazione, i vari agenti cooperanti possono avere responsabilità morali diverse. Tuttavia, c’è un altro aspetto da considerare, ed è la forma di cooperazione materiale passiva che sarebbe svolta dai produttori di questi vaccini, se non denunciassero e rifiutassero pubblicamente l’atto immorale originale (l’aborto volontario), e se non si dedicano insieme alla ricerca e alla promozione di modalità alternative, esenti dal male morale, per la produzione di vaccini per le stesse infezioni. Tale cooperazione materiale passiva , se dovesse verificarsi, è ugualmente illecita. Per quanto riguarda coloro che hanno bisogno di utilizzare tali vaccini per motivi di salute, va sottolineato che, al di là di ogni forma di collaborazione formale , in generale, medici o genitori che ricorrono all’uso di questi vaccini per i propri figli, pur sapendo la loro origine (aborto volontario), svolgono una forma di cooperazione materiale mediata moltoremota , e quindi molto mite, nell’esecuzione dell’atto originario dell’aborto, e una cooperazione materiale mediata , per quanto riguarda la commercializzazione di cellule provenienti da aborti, e immediato, per quanto riguarda la commercializzazione di vaccini prodotti con tali cellule. La collaborazione è quindi più intensa da parte delle autorità e dei sistemi sanitari nazionali che accettano l’utilizzo dei vaccini. Tuttavia, in questa situazione, l’aspetto della cooperazione passiva è quello che spicca di più. Spetta ai fedeli e ai cittadini di retta coscienza (padri di famiglia, medici, ecc.) opporsi, anche facendo un’obiezione di coscienza, agli attacchi sempre più diffusi contro la vita e la “cultura della morte” che li sottende. Da questo punto di vista, l’uso di vaccini la cui produzione è collegata all’aborto procurato costituisce almeno una cooperazione materiale passiva remota media all’aborto, e una cooperazione materiale passiva immediata per quanto riguarda la loro commercializzazione. Inoltre, a livello culturale, l’uso di tali vaccini contribuisce alla creazione di un consenso sociale generalizzato al funzionamento delle industrie farmaceutiche che li producono in modo immorale. Pertanto, medici e padri di famiglia hanno il dovere di ricorrere a vaccini alternativi (se esistono), facendo pressioni sulle autorità politiche e sui sistemi sanitari affinché siano disponibili altri vaccini senza problemi morali. Devono ricorrere, se necessario, all’obiezione di coscienza per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini prodotti mediante linee cellulari di origine fetale umana abortita. Allo stesso modo, dovrebbero opporsi con tutti i mezzi (per iscritto, attraverso le varie associazioni, mass media, ecc.) ai vaccini che non hanno ancora alternative moralmente accettabili, facendo pressione affinché vengano preparati vaccini alternativi, che non siano collegati all’aborto di un feto umano e richiedendo un rigoroso controllo legale dei produttori dell’industria farmaceutica. Per quanto riguarda le malattie contro le quali non esistono vaccini alternativi disponibili ed eticamente accettabili, è giusto astenersi dall’utilizzare questi vaccini se può essere fatto senza che i bambini, e indirettamente la popolazione nel suo insieme, subiscano rischi significativi per la loro salute. Tuttavia, se questi ultimi sono esposti a pericoli considerevoli per la loro salute, possono essere utilizzati anche vaccini con problemi morali ad essi pertinenti. La ragione morale è che il dovere di evitare la cooperazione materiale passiva non è obbligatorio in caso di grave inconveniente. Inoltre, troviamo, in tal caso, una ragione proporzionale, al fine di accettare l’utilizzo di questi vaccini in presenza del pericolo di favorire la diffusione dell’agente patologico, dovuto alla mancata vaccinazione dei bambini. Ciò è particolarmente vero nel caso della vaccinazione contro il morbillo tedesco. In ogni caso, resta il dovere morale di continuare a lottare e di impiegare ogni mezzo lecito per rendere la vita difficile alle industrie farmaceutiche che agiscono senza scrupoli e senza etica. Tuttavia, il peso di questa importante battaglia non può e non deve ricadere sui bambini innocenti e sulla situazione sanitaria della popolazione, soprattutto per quanto riguarda le donne incinte».

5) Della cooperazione materiale al peccato altrui, nn. 31-32, in Istruzione e pratica per i confessori: «La cooperazione materiale comunemente è ammessa per lecita da’ dottori quando v’è giusta causa. Intendasi qui, che altra è la cooperazione formale, la quale succede, quando si coopera direttamente al peccato (com’è in colui che fornicatur); o pure quando s’influisce nella mala volontà del prossimo, che vuol peccare, come sarebbe il guardare le spalle all’assassino o ladro, acciocché uccida o rubi con più sicurezza: lo scriver lettere amorose in nome del concubinario o portare doni alla di lui concubina: il ricever doni da persona che insidia l’onestà. Queste e simili cooperazioni sono intrinsecamente male, perché con esse si dà animo al prossimo ad eseguire il peccato, e almeno si fomenta la sua mala intenzione, e perciò per niuna causa, anche di morte, possono elle scusarsi da peccato mortale. Altra poi è la cooperazione materiale, la quale è, quando l’azione è indifferente, e ‘l prossimo può già servirsene senza peccato, ma egli per sua malizia se ne abusa a peccare, come sarebbe il prender danaro a mutuo da alcuno che non vuol darlo senza usura: porgere il vino a chi se ne serve per ubbriacarsi: dar le chiavi a chi le adopera per rubare. Or queste cooperazioni materiali possono esser lecite quando vi concorrono tre condizioni: 1. che l’atto della tua cooperazione (come già si è detto) sia per sé indifferente. 2. Che tu non sii tenuto per officio ad impedire l’altrui peccato. 3. Che tu abbi causa giusta e proporzionata di poter così cooperare; poiché allora il peccato del prossimo non proviene dalla tua cooperazione, ma dalla malizia di colui il quale si serve della tua azione per peccare. Sicché allora non è che la tua azione si congiunga alla mala volontà del prossimo, ma quegli congiunge la sua mala volontà alla tua azione, ond’è, che la tua azione non è causa del di lui peccato, ma è solamente occasione la quale tu non sei obbligato a togliere quando hai giusta causa di porla; e così è lecito all’oste dare il vino a chi vuole ubbriacarsi, semprecché altrimenti temesse grave danno, Sanch., Busem., Bon., Tourn. ed altri comunemente. Si è detto causa giusta e proporzionata, perché quanto più è vicina la tua cooperazione al peccato del prossimo, tanto più grave ha da essere la causa che ti scusi. Per giudicare poi quando la causa sia o no proporzionata, per primo bisogna regolarsi da ciò che ne dicono i dd., perché dipendendo ciò dall’estimazione de’ prudenti, l’esser in tal materia una sentenza più comune , fa ancora che sia più probabile, come diremo ancora parlando della materia grave del furto al cap. X. n. 22. In oltre trattandosi di pregiudizio del prossimo, bisogna aver la regola che noi non possiamo cooperare al danno altrui, se non quando il danno che temiamo de’ beni nostri, è d’ordine superiore: per esempio, quando alcuno ti minaccia la morte se tu non vuoi cooperare alla morte del di lui nemico con dargli v. gr. la spada, tu non puoi dargliela perché non puoi positivamente concorrere alla morte di un altro per liberare te dalla morte. Così ancora quando il ladro minaccia di toglier la roba tua se non cooperi a fargli prendere la roba altrui, tu neppure puoi in ciò cooperare. Altrimenti poi sarebbe, se non cooperando tu a fargli prendere quella roba avessi tu a perdere la vita o la fama; perché allora stando tu in estrema necessità, è obbligato il prossimo a permetterti quella cooperazione circa la perdita delle sue robe, acciò tu non perda la vita o la fama».

6) De praeceptocaritatis, De praeceptiscaritatis erga proximum,V,III, 59: «Resp. cooperari tantum materialiter, subministrando tantum materiam et facultatempeccandi, velexhibendoobjectum, licet. si sequentesconditionesadsint: I. Si tuum opus velcooperatiositsecundum se bona velsaltemindifferens; II. Si bona intentione et rationabili ex causa fiat, et non ut juvesalterum peccare; III. Si alteriuuspeccatum impedire nequeas, aut saltem non tenearisproptercausamrationabilem».

7) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_it.html

8) http://www.academyforlife.va/content/pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html

9) Tale concetto non è estraneo alla teoria generale del diritto penale, laddove il prodotto, il profitto o il prezzo del reato vengono sussunti nell’ambito dell’illecito mediante la previsione di una specifica aggravante. Recita infatti l’art. 61, c. 1 n. 2 del Codice Penale: «Aggravano il reato […]le circostanze seguenti: […] 2) l’aver commesso il reato […]per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato».

10) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_it.html (i corsivi sono dell’originale): «1. Come afferma l’Istruzione Dignitas Personae, nei casi di utilizzazione di cellule procedenti da feti abortiti per creare linee cellulari da usare nella ricerca scientifica, «esistono responsabilità differenziate» di cooperazione al male. Per esempio, «nelle imprese, che utilizzano linee cellulari di origine illecita, non è identica la responsabilità di coloro che decidono l’orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione».2. In questo senso, quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili (ad esempio in Paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso Paese ma, da parte delle autorità sanitarie, non si permette ai cittadini la scelta del vaccino da farsi inoculare) è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. 3. La ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l’uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) dell’aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, è remota. Il dovere morale di evitare tale cooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agente patogeno grave: in questo caso, la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19. È perciò da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. È da sottolineare tuttavia che l’utilizzo moralmente lecito di questi tipi di vaccini, per le particolari condizioni che lo rendono tale, non può costituire in sé una legittimazione, anche indiretta, della pratica dell’aborto, e presuppone la contrarietà a questa pratica da parte di coloro che vi fanno ricorso.4. Infatti, l’uso lecito di tali vaccini non comporta e non deve comportare in alcun modo un’approvazione morale dell’utilizzo di linee cellulari procedenti da feti abortiti. Si chiede, quindi, sia alle aziende farmaceutiche che alle agenzie sanitarie governative, di produrre, approvare, distribuire e offrire vaccini eticamente accettabili che non creino problemi di coscienza, né a gli operatori sanitari, né ai vaccinandi stessi.5. Nello stesso tempo, appare evidente alla ragione pratica che la vaccinazione non è, di norma, un obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria. In ogni caso, dal punto di vista etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l’epidemia, può raccomandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che, comunque, per motivi di coscienza, rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti, devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell’agente infettivo. In modo particolare, essi devono evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi clinici, o di altra natura, e che sono le persone più vulnerabili.6. Infine, vi è anche un imperativo morale, per l’industria farmaceutica, per i governi e le organizzazioni internazionali, di garantire che i vaccini, efficaci e sicuri dal punto di vista sanitario, nonché eticamente accettabili, siano accessibili anche ai Paesi più poveri ed in modo non oneroso per loro. La mancanza di accesso ai vaccini, altrimenti, diverrebbe un altro motivo di discriminazione e di ingiustizia che condanna i Paesi poveri a continuare a vivere nell’indigenza sanitaria, economica e sociale».

11) Stato di necessità che nel 2005 era legato alla epidemia di rosolia,  che in quel momento concretizzava lo stato di costrizione della volontà dell’utilizzatore, e che gli estensori del documento hanno certamente tenuto presente.

12)  Per l’intervento di Athanasius Schneider:  https://www.lifesitenews.com/news/catholic-bishop-calls-for-new-pro-life-movement-to-protest-abortion-tainted-medicines-like-covid-vaccine

13) M.C. Kaveny, «Appropriation of Evil: Cooperation’s Mirror», Theological Studies 61 (2000) 280-313.Vedi anche S. Kampowski, https://veritasamoris.org/files/KAMPOWSKI-Cooperazioneappropriazioneevaccini2021028a.pdf

14) Cfr. art. 41 C.P.: concorso di cause indipendenti.

 

 

Bibliografia

 

Testi citati in nota nel presente contributo:

 

 

altri testi: 

 

 

 

 

 

Renovatio 21 offre questo scritto per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre posizioni

 

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Bioetica

L’aborto via pillola può essere chimicamente fermato: nuovo studio

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Uno studio sull’annullamento degli effetti della pillola abortiva scritto da un professore di un’università cattolica è stato accettato da una rivista accademica dopo mesi di sfide e rifiuti a causa dell’oggetto del paper. Lo riporta Lifesitenews.

 

Il dottor Stephen Sammut, un neuroscienziato che lavora come professore di psicologia presso la Franciscan University di Steubenville in Ohio, ha dichiarato al sito prolife canadese che il suo studio scientifico è stato finalmente accettato dalla rivista accademica Scientific Reports dopo essere stato rifiutato altrove durante il processo di revisione tra pari.

 

Lo studio sostiene la possibilità di utilizzare l’ormone progesterone per invertire gli effetti del mifepristone, un farmaco utilizzato per gli aborti indotti chimicamente. Sebbene sia associato a un’istituzione cattolica, il professore sostiene che la ricerca è radicata nella scienza oggettiva piuttosto che nelle convinzioni personali.

 

«I miei risultati sono importanti perché la fede non influisce sul loro risultato», ha detto Sammut a LifeSiteNews. «Sto studiando un processo chimico all’interno di un sistema fisiologico. Gli esperimenti sono condotti sui topi e nessuna quantità di acqua santa o catechesi li convertirebbe in alcuna fede».

 

Secondo Sammut, i topi «non sono nemmeno inclini all’influenza sociale o politica, né alle decisioni di alcun tribunale! Quello che mostrano i miei esperimenti è una prospettiva oggettiva, puramente fisiologica».

 

L’articolo, intitolato «Inversione mediata dal progesterone dell’interruzione della gravidanza indotta da mifepristone in un modello di ratto: un’indagine esplorativa», è stato originariamente presentato alla rivista ad accesso aperto Frontiers il 5 ottobre 2022. Sammut ha spiegato di aver raggiunto il Fase di «convalida finale» del processo di revisione prima di essere respinta dal comitato editoriale della rivista il 24 febbraio 2023.

 

Il 15 marzo, il documento è stato presentato alla rivista Scientific Reports, dove è stato accettato alla fine di giugno in seguito alla revisione paritaria, per poi essere pubblicato il 6 luglio.

 

 

 

 

Felpa crociata con Croce patente ricamata. Detta anche croix pattée in francese e Tatzenkreuz in tedesco, la Croce Patente ha braccia strette al centro che si presentano spesso in forma curva. Indossate questo segno antico ed universale.

 

Sammut ha spiegato che, durante il processo di revisione con Frontiers, lui e la sua assistente di ricerca Christina Camilleri hanno risposto a ciascuna delle «domande e commenti dei revisori che richiedevano una risposta». Dopo aver ipotizzato dai commenti dei revisori e dell’editore responsabile che l’articolo sarebbe stato accettato, «all’improvviso abbiamo ricevuto la notifica che il manoscritto era stato rifiutato in quanto “non soddisfaceva gli standard stabiliti affinché la rivista fosse considerata per la pubblicazione”».

 

“Questo era vago e strano poiché la questione dei manoscritti che soddisfano gli standard delle riviste viene solitamente affrontata quando l’articolo viene inviato per la prima volta”, ha detto Sammut a LifeSiteNews. “Pertanto, ho chiesto alla redazione di indicare ‘chiaramente ed esattamente’ ‘quali aspetti dell’articolo non si adattano alla qualità accettabile dalla rivista’”.

 

Tra le obiezioni sollevate contro il paper, c’era il fatto che esso «potrebbe essere interpretato come a sostegno della nozione di un’inversione farmacologica dell’interruzione di gravidanza indotta nell’uomo, un concetto che, in linea con le recenti dichiarazioni dell’American College of Obstetrics and Gynecology negli Stati Uniti e del Royal College of Obstetrics and Gynecology nel Regno Unito non può essere supportata».

 

In pratica, si tratta di un rilievo politico e bioetico allo studio.

 

Il preciso riferimento è ad una dichiarazione congiunta rilasciata dalle suddette organizzazioni mediche in cui si affermava che non vi è «alcuna prova» che «l’uso del progesterone per invertire l’effetto del mifepristone… aumenti la probabilità di continuare la gravidanza, rispetto alla sola gestione dell’attesa».

 

Il mifepristone è un farmaco che impedisce all’ormone progesterone di produrre il suo effetto nel corpo per sostenere una gravidanza. Viene tipicamente utilizzato insieme al misoprostolo, che induce il travaglio per far nascere il bambino morto. Il trattamento di inversione della pillola abortiva consiste nell’assunzione di progesterone, il più rapidamente possibile dopo l’assunzione di mifepristone, per annullare l’impatto del farmaco mortale al fine di tentare di salvare il bambino.

 

Il dottor Matthew Harrison, uno dei pionieri della tecnica di inversione della pillola abortiva, aveva dichiarato sempre a LifeSiteNews nel 2019 che questo processo «ha un senso biologico», spiegando l’importanza di testare il processo sugli animali e ha citato uno studio che ha rilevato che la maggior parte dei cuccioli di ratto senza il trattamento è morta mentre l’80% ha sperimentato un’inversione di successo dagli effetti del mifepristone.

 

Harrison ha notato che la ricerca ha anche trovato differenze nei rivestimenti uterini all’interno dei due gruppi di ratti, il che ha confermato che «il progesterone ha sostanzialmente annullato tutti gli altri effetti della RU-486», cioè del mifepristone.

 

Un rapporto del dicembre 2022 ha anche mostrato che 4.000 bambini negli Stati Uniti sono stati salvati nell’ultimo decennio da tale processo di inversione della pillola abortiva.

 

Come riportato da Renovatio 21, nel 2021 un medico inglese, il dottor Dermot Kearney, è stato minacciato di radiazione dall’ordine perché salvava i bambini dall’aborto chimico. Il Kearny prescriveva il progesterone, mentre, durante il lockdown, la sanità britannica aveva autorizzato l’invio per via postale del farmaco abortivo alle donne gravide.

 

In Italia l’era dell’aborto chimico fai-da-te fu annunciata, sempre in pandemia, dal ministro della Salute Roberto Speranza, che cambiò la direttiva per rendere il suo uso possibile anche senza ricovero.

 

La verità sulla pillola abortiva l’ha detta ad una convention dei conservatori americani il mese scorso l’attivista Abby Johnson, un tempo manager di una clinica per aborti, ora convertitasi alla difesa della vita umana. Le donne che prendono la pillola dell’aborto «stanno mettendo questi bambini nel water, bambini completamente formati – 12, 14, 16 settimane di gravidanza – forse hanno un’emorragia nel loro bagno, incapaci di raggiungere una struttura di pronto soccorso, guardano nella toilette e vedono il bambino loro completamente formato che galleggia lì nella water» ha dichiarato la Johnson.

 

In realtà, alla storia della Johnson manche una parte. Quel «bambino pienamente formato», una volta scaricato tirando l’acqua, finisce nelle fogne. E qui, oltre agli escrementi di altri esseri umani e ad ogni altra sozzura, troverà delle creature ben felici di incontrarlo – per divorarlo. Topi, rane, pesci… festeggiano la RU486, che tanta carne umana tenere e prelibata fa giungere loro senza che facciano alcuno sforzo, nella plastica immagine della catena alimentare ribaltata: le bestie mangiano gli esseri umani.

 

Questa è la cruda realtà dell’aborto domestico reso da ciò che il premio Nobel Jerome Lejeune definiva «il pesticida umano». Un farmaco che, ricorda il caso delle email trapelate recentemente dalla sanità britannica, può avere conseguenze mortali: si può chiedere, al di là delle statistiche e degli episodi che potete vedere negli articoli linkati, nel caso dell’attivista abortista argentina 23enne morta pochi giorni dopo aver assunto il farmaco per uccidere il figlio concepito nel suo grembo – certo, magari, anche qui, non c’è nessuna correlazione.

 

Ad aprile il mondo ha appreso che più di 200 dirigenti di Big Pharma, tra cui il CEO di Pfizer Albert Bourla, avevano firmato una lettera aperta in cui condannano la sentenza di un giudice federale americano contro l’approvazione da parte dell’ente regolatore farmaceutico Food & Drug Administration (FDA) del mifepristone – noto per lo più in Italia con la sigla RU486.

 

Non crediamo che i recenti allarmi sull’inquinamento dei fiumi da parte del «pesticida umano» servirà a far desistere qualcuno. Anzi, assieme all’inquinamento da pillola anticoncezionale che sta facendo diventare i pesci transessuali, si tratta forse dell’unico inquinamento che il sistema e la sua propaganda considerano come accettabile.

 

 

 

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Ambiente

Il terrorismo climatico e ambientale come nuova tappa della strategia della tensione emergenziale. Intervista al prof. Luca Marini

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Il clima e l’ambiente stanno diventando il pretesto per giustificare nuove crisi e nuovi «whatever it takes», secondo la famosa espressione di Mario Draghi, quello che stampava miliardi di euro BCE con il quantitative easing e poco dopo metteva la popolazione nazionale sotto la sorveglianza della piattaforma bioelettronica del green pass.

 

Uno Stato in continua emergenza può permettere di infliggere alla popolazione cambiamenti radicali di tipo economico, politico, sociale, psicologico. Lo Stato moderno pare aver scoperto l’emergenza come forma di governo, di controllo della cittadinanza, e quindi di esistenza dello Stato stesso.

 

Di questa deriva emergenziale, nella peculiare prospettiva costituita dalla riflessione bioetica, torniamo a parlare con il professor Luca Marini, docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, già vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica.

 

Il professor Marini ha recentemente curato il volume Ecotruffa. Le mani sul clima (Edizioni La Vela, Lucca) con il contributo di climatologici, chimici, ingegneri, economisti e politologi. Il volume, ampiamente recensito in questi giorni anche dalla grande stampa, è già destinato a sollevare polemiche proprio nel momento in cui taluni, abbiamo visto, arrivano a invocare il reato di «negazionismo climatico».

 

Allora, prof. Marini, cosa c’entra la bioetica con l’ambiente?

Pochi sanno che il termine «bioetica», già presente nel dibattito teologico tedesco degli anni Venti, ha acquisito l’attuale notorietà solo dopo la pubblicazione del libro Bioethics: a bridge to the future, pubblicato nel 1971 da un noto oncologo americano. E quasi nessuno ricorda che l’oncologo in questione, Van Rensselaer Potter II [1911-2001, ndr], utilizzò il termine «bioetica» nel contesto peculiare della salvaguardia dell’ambiente in un momento storico di forte sensibilità per le sorti del pianeta e dell’habitat umano, che di lì a breve avrebbe condotto alla prima conferenza internazionale sull’ambiente: la celebre conferenza di Stoccolma del 1972. In seguito, come invece tutti sanno, il termine «bioetica» è stato utilizzato quasi esclusivamente in ambito medico-sanitario e anche i successivi sviluppi della riflessione bioetica, che hanno portato alla nascita del biodiritto, non sono andati al di là del peculiare ambito della biomedicina.

Col tempo la bioetica avrebbe quindi subito una vera e propria reductio ad unum?

Personalmente ritengo che si sia trattato di una riduzione epistemologica pianificata a tavolino allo scopo precipuo di concentrare e pilotare il dibattito bioetico verso l’esaltazione acritica delle rutilanti prospettive della biomedicina, evitando così che l’opinione pubblica si ponesse troppi dubbi in merito ai rischi e ai limiti delle biotecnologie e delle altre tecnologie biomedicali. È prova di ciò l’esperienza italiana, dove il dibattito bioetico, biopolitico e biogiuridico si è di fatto esaurito nelle contrapposizioni ideologiche, culturali e confessionali sui temi di inizio-vita (clonazione, cellule staminali, statuto dell’embrione) e di fine-vita (accertamento della morte, stato vegetativo, testamento biologico), senza peraltro produrre alcun risultato concreto: basti pensare, tra i tanti, al problema degli embrioni soprannumerari.

Né sembra che la bioetica, almeno in Italia, sia andata molto più lontano dei temi che lei ha appena ricordato.

Dirò di più. Oggi, dopo la grande truffa del COVID, la bioetica medica deve considerarsi clinicamente morta: azzerati i principi di beneficenza, non maleficenza e giustizia, calpestato il principio di precauzione, stuprato il principio del consenso informato, della cosiddetta riflessione bioetica non restano che gli escamotages verbali di quanti, ossequiando il feticcio costituito dal preteso primato della scienza e della medicina, si sforzano di legittimare la deriva totalitaristica di governi tecnocratici espressi dalle élites finanziarie internazionali.

La scomparsa della bioetica medica, purtroppo, non ha comportato la rivalutazione della bioetica ambientale. 

Direi proprio di no. Anzi, il terrorismo climatico e ambientale, orchestrato dalle élites poc’anzi citate con la complicità dei soliti circuiti accademici, politici e mediatici, costituisce la nuova tappa di quella strategia della tensione avviata dal COVID e intesa a strumentalizzare situazioni di crisi – reali o fittizie – per giustificare e legittimare, sul piano etico-giuridico, l’introduzione di meccanismi di soggiogamento di intere popolazioni, in tutto simili al green pass vaccinale.

Può farci un esempio di quanto sostiene?

Basti pensare alla normativa europea sul cosiddetto «efficientamento» energetico delle abitazioni o degli autoveicoli che, ponendo limiti severi rispettivamente alla vendita degli immobili o all’acquisto di automobili difformi dagli standard introdotti, viene di fatto a svuotare di contenuti il diritto di proprietà. Oppure alla cronaca italiana delle scorse settimane, dove gli allagamenti e le inondazioni hanno rapidamente scalzato, nella comunicazione mainstream, la pretesa crisi idrica di cui tanto si è parlato in precedenza. Oppure al caldo di questi giorni, tipico di una calda estate mediterranea, subito spacciato dai soliti galantuomini come sintomo evidente di una «situazione fuori controllo». O una volta per tutte, a quanto sta emergendo, e probabilmente emergerà in modo ancora più eclatante in futuro, sulla manipolazione dei dati climatici da parte dei cosiddetti esperti dell’ONU sul climate change.

Cosa fare, quindi?

Personalmente, ritengo che per arrestare la deriva in atto sia necessario, oggi più che mai, promuovere e sollecitare una adeguata riflessione pubblica sul grado di controllo che le élites finanziarie internazionali esercitano sui circuiti scientifici, accademici, produttivi, comunicativi, politici e decisionali nella società contemporanea, mettendo in guardia i cittadini in merito ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali derivanti da questo controllo e dalla manipolazione dell’informazione da esso derivante.

E in questo quadro come vede la costellazione di movimenti del dissenso politico che si è sviluppata negli ultimi due anni?

Male. L’impegno politico, anche in funzione dissidente, è davvero relativo, perché la politica – esattamente come la violenza – è solo una scorciatoia rispetto alla conoscenza e all’approfondimento dei problemi. Ciò che occorre non è politica, almeno per come funziona in Italia, né tantomeno violenza, ma formazione, cultura e senso critico: proprio ciò che non vogliono le élites finanziarie, i governi liberisti e i media transumanisti. Ognuno tragga le sue conclusioni.

 

 

 

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Bioetica

La CEDU rigetta di una richiesta contro la Polonia sulla restrizione all’aborto

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L’8 giugno 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha rigettato la denuncia presentata da otto donne contro la legislazione polacca che vieta l’aborto in caso di malformazione fetale, creando un precedente legale, mentre un migliaio di denunce simili sono state presentate in questa corte.

 

La CEDU è stata interrogata sulla possibile contraddizione della decisione della Corte costituzionale polacca del 2021 che limita l’accesso all’aborto, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Sotto il comunismo, l’aborto era praticato in Polonia come in tutti i paesi sottomessi alla dittatura rossa. Dopo la caduta del muro di Berlino, una legge del 1993 ha limitato l’accesso all’aborto, depenalizzandolo nei casi di stupro, pericolo per la salute della madre o malformazione del feto.

 

Nel 2020 la Corte costituzionale polacca, reagendo a una richiesta dei parlamentari polacchi, ha stabilito che quest’ultima eccezione non era compatibile con la Costituzione polacca che garantisce la «tutela legale della vita».

 

Così, da gennaio 2021, non è più possibile ricorrere all’aborto in caso di malformazione del feto, se non vi è pericolo per la madre.

 

Una richiesta femminista

Un’associazione femminista, la Federazione per le donne e la pianificazione familiare, ha messo a disposizione delle donne moduli online per presentare una richiesta alla CEDU, con il pretesto della violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Delle otto donne ricorrenti, solo quattro erano incinte. Due di loro portavano in grembo bambini sani e le altre due soffrivano di malattie che potevano comportare un rischio di malformazione del feto. Le altre quattro hanno detto di aver rimandato il loro desiderio di avere un figlio per paura di non ricevere assistenza medica se il feto dovesse avere un difetto congenito.

 

La Corte ha osservato, da un lato, che le due ricorrenti, che affermavano di soffrire di condizioni che si supponevano comportassero un aumento del rischio di malformazione del feto, non avevano fornito alcuna prova medica a sostegno delle loro affermazioni nelle loro domande.

 

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che il rischio di una futura violazione dei diritti possa essere invocato solo molto raramente per introdurre una richiesta: «non è stata prodotta alcuna prova convincente, che dimostri l’esposizione a un rischio reale di essere danneggiate dalle modifiche della legge», riassume la CEDU.

 

Infine, secondo la CEDU, l’obiettivo dei ricorrenti era quello di chiedere alla Corte di rivedere la legge e la sua applicazione nel suo complesso, al fine di generare un dibattito politico sulle questioni relative alla procreazione e all’interruzione della gravidanza in Polonia. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato all’unanimità i ricorsi inammissibili.

 

Osservazioni molto interessanti

Nelle osservazioni scritte inviate alla Corte, l’ex Commissario europeo per la Salute, Tonio Borg, e diversi ex giudici della CEDU, hanno ricordato che la Corte non ha mai sancito il diritto all’aborto, e che tale diritto non può essere dedotto dalla Convenzione europea sui Diritti umani.

 

Inoltre, quando la Convenzione fu adottata nel 1950, nessuno degli Stati che parteciparono alla sua stesura aveva autorizzato l’aborto.

 

Se l’aborto può essere considerato, rispetto al diritto europeo dei diritti umani, come un’eccezione al principio di tutela della vita umana, in nessun caso esso costituisce un diritto che verrebbe imposto agli Stati malgrado le loro leggi nazionali, sostengono gli autori di queste osservazioni scritte.

 

 

 

Articolo previamente apparso su FSSPX.news.

 

 

 

 

Immagine di  Adrian Grycuk via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland (CC BY-SA 3.0 PL)

 

 

 

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