Linee cellulari
Prime note sull’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale
Da sempre, allorché il legislatore intervenga a disciplinare una materia che investe principi fondamentalissimi aventi a che fare con l’essenza stessa dell’uomo, si pone il problema del possibile conflitto tra la norma positiva e la legge naturale. L’ordinamento giuridico contempla questo possibile conflitto e lo compone attraverso l’istituto della obiezione di coscienza, il quale, a determinate condizioni, valorizza l’imperativo interiore che si ponga in contrasto con il comando dell’autorità.
Le caratteristiche della fattispecie delineata dal dl 44/2021 sono tali da ritenere senz’altro esercitabile il diritto all’obiezione di coscienza contro l’imposizione dell’obbligo vaccinale.
L’articolo 4 del decreto legge 44/2021 rappresenta un attacco frontale non soltanto a fondamentali garanzie costituzionali (in primis, diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione terapeutica, diritto al lavoro) e ai principi generali di libertà che informano l’ordinamento positivo ma, ancor prima, al nucleo essenziale di valori che precede le contingenti norme scritte e che integra, rispetto ad esse, un criterio autonomo e superiore di giudizio. Sì che al loro destinatario deve ritenersi lecito, in base a quel criterio, sindacare la giustizia sostanziale delle norme stesse ed eventualmente, in coerenza col proprio orizzonte morale, sottrarsi alla loro applicazione.
Il citato articolo, com’è noto, stabilisce per il personale sanitario un obbligo, anche se indiretto – in quanto assistito da sanzioni che incidono sul diritto al lavoro fino a travolgerlo –, di sottoporsi alla cosiddetta «vaccinazione» anti COVID 19, ovvero di subire l’inoculazione di un farmaco tuttora in fase di sperimentazione.
Premesso che i prodotti in questione portano un nome non corrispondente alla funzione tipica che a quel nome si riferisce, non è revocabile in dubbio che di tutti i nuovi «vaccini» si ignorino (per ovvie ragioni) i possibili effetti avversi a medio e lungo termine, e che la quantificazione e la stima degli effetti avversi a breve termine dipenda dalle segnalazioni registrate a seguito della somministrazione su larga scala, che è in corso.
Così come è notorio, allo stato, essere questione irrisolta tanto se il vaccinato sia suscettibile di essere infettato e con quale probabilità ciò si verifichi, quanto se egli sia in grado di infettare altri e con quale contagiosità.
Allo stato prevarrebbe la teoria che al «vaccino» si possa ricondurre una funzione di protezione individuale verso le forme gravi della malattia, ma non una funzione di impedimento alla propagazione.
Senza contare, inoltre – visto che già si preannunciano come ineludibili ulteriori innumerevoli richiami e nuove vaccinazioni in conseguenza della presunta diffusione delle cosiddette varianti (1.200.000 ad oggi) – che del tutto incerti appaiono anche i tempi della (eventuale) protezione conferita dal trattamento. Si parla di richiami a sei mesi dalla seconda dose, per inseguire le varianti.
È pacifico, insomma, come quelli imposti ex lege ai sanitari siano farmaci dalla efficacia e dal grado di rischio in gran parte sconosciuti – lo dichiarano apertis verbis le stesse case produttrici – e rimesse agli esiti della attuale sperimentazione.
L’ampio margine di incertezza, e correlativamente di rischio, connesso alla somministrazione di questi «vaccini», dipende anche dal carattere innovativo delle tecnologie messe in campo per la loro produzione. Tema cui è connesso quello degli ingredienti utilizzati in fase di sperimentazione e/o produzione dei medesimi, che spalanca questioni di imponente rilievo etico-morale, in particolare a causa dell’impiego di linee cellulari sia di origine animale sia ricavate da aborti.
Già solo alla luce di queste scarne ma incontestabili considerazioni, appare evidente come l’obbligo introdotto tramite decretazione d’urgenza, a prescindere dalla sua sfera di incidenza e dalle condizioni della sua operatività – l’una e le altre nient’affatto chiare secondo il dettato della norma –, non possa che scontrarsi con irrinunciabili motivi di coscienza, tali da non ammettere di essere elusi o misconosciuti dall’istituzione e tali da essere in grado di fondare, per la loro rilevanza oggettiva, un interesse giuridicamente tutelato in capo a chiunque intenda farsene portatore al fine di evitare di sottoporsi alla somministrazione del farmaco o (eventualmente) di inocularlo a terzi.
Il rifiuto di obbedire a un precetto dalle implicazioni tanto gravi ripropone il tema fondamentale del conflitto tra la norma positiva e la fedeltà a convinzioni profonde che neghino, di quella, il fondamento di valore; conflitto che riflette l’antico problema del rapporto tra norme scritte e norme non scritte, cioè del nesso sempre pericolante tra legge e giustizia, tra nomos e dike.
È il riconoscimento di questa possibile dicotomia, insieme all’esigenza di una sua composizione in seno al sistema, ad aver dato origine, negli ordinamenti moderni, all’istituto della obiezione di coscienza. Esso si delinea quale figura di contraddizione intrinseca al diritto, ma ugualmente da esso codificata a difesa di principi superiori considerati come insopprimibili.
In altri termini, con la valorizzazione della personalità e quindi della libertà dell’individuo, il conflitto tra nomos e dike, ovvero tra diritto positivo (quello che trova in se stesso e nella autorità costituita il proprio fondamento) e legge naturale (criterio guida superiore dei comportamenti umani) si risolve nella tensione tra nuclei di interessi contrapposti: da una parte l’interesse contingente tutelato dalla norma generale; dall’altro l’interesse valorizzato volta per volta dalla coscienza individuale – in quanto legato a un’intima esigenza di contenuto morale – capace di assumere rilevanza proprio in quanto ancorato a dei parametri oggettivi assoluti. Al riparo dunque dall’arbitrio, dall’ideologia, dalla convenienza o da ogni asfittico interesse individualistico.
Un fenomeno per certi versi analogo a quello che, nel diritto penale, si verifica con il sistema delle cause di giustificazione del reato, tipicamente la legittima difesa e lo stato di necessità. Dove, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ben si coglie come, a contrastare la norma incriminatrice, debba porsi un valore riconoscibile come oggettivo, capace di prevalere, per forza propria, su quello tutelato dalla fattispecie penale.
Il legislatore italiano ha previsto espressamente varie ipotesi di obiezione di coscienza, in ambiti tra loro molto diversi.
- La prima ipotesi, introdotta dalla legge 772/1972 (poi abrogata nel 1998 in seguito alla abolizione della leva obbligatoria), riguardava il servizio civile in sostituzione di quello militare. I motivi di coscienza dovevano essere attinenti «ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi, o filosofici, o morali professati dal soggetto».
- Nel 1978 è intervenuto il caso esemplare dell’obiezione di coscienza previsto della legge 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza», dove l’evidenza dell’interesse collettivo alla conservazione e alla difesa della vita umana ha determinato, e determina, il diritto riconosciuto agli operatori sanitari di sottrarsi alle pratiche abortive.
- Pressoché sovrapponibile a quella appena riferita, l’ipotesi di obiezione contenuta nella legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso il personale sanitario obiettore «non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale».
- Nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso si collocano poi le Intese (successivamente trasfuse in legge) tra lo Stato Italiano e alcune confessioni religiose, come le Comunità Israelitiche Italiane, dove viene espressamente trattato il tema della libertà di coscienza riconoscendosi, per esempio, il diritto degli ebrei a osservare il riposo sabbatico.
- Ma la fattispecie più rilevante ai fini dell’argomento in questione è quella introdotta dalla legge 413 del 1993 recante «Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» il cui primo articolo, intitolato «Diritto all’obiezione di coscienza», enuncia solennemente: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale».
Significativo l’ultimo comma dell’art. 3, che suona: «Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge».
Per concludere con l’art. 4, intitolato «Divieto di discriminazione», che merita di essere riportato integralmente:
«1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale. 2. I soggetti che ai sensi dell’art. 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale».
Quest’ultimo tema della discriminazione degli obiettori di coscienza, espressamente disciplinato dalla citata legge 413/1993, era già emerso con la legge 772/1972 di cui sopra, che in origine effettivamente discriminava quanti rifiutassero la leva obbligatoria, stabilendo che essi dovessero prestare servizio «per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti». La norma fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470 del 1989, perché «la differente durata del servizio sostitutivo rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero».
[In tale quadro, del tutto irragionevoli per carenza dei presupposti di fatto, quanto inique in una prospettiva sistematica, appaiono le misure a carattere sanzionatorio previste dal dl 44 e volte a coartare la volontà dei destinatari della norma: esse infatti sono foriere di una evidente disparità di trattamento, e quindi una ingiusta discriminazione, tra quanti ottengano una certificazione di esenzione per accertato pericolo per la salute (ex art. 4 co. 2); e quanti, per qualsiasi motivo e anche a parità di condizioni, ne permangano sprovvisti. I primi, infatti, potranno continuare a svolgere il proprio lavoro, eventualmente adibiti a mansioni diverse e previa eventuale integrazione dei presidi di sicurezza personali, in ogni caso senza decurtazione della retribuzione (art. 4 co. 10 e 11); mentre i secondi saranno costretti a subire il demansionamento o la sospensione e quindi, rispettivamente, la decurtazione o il venir meno della retribuzione (art 4 co. 6 e 8)].
A margine del quadro legislativo riguardante l’obiezione di coscienza, pare rilevante menzionare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza numero 29469 del 4/12/2020, ha accolto il ricorso di una paziente testimone di Geova trasfusa contro la sua volontà.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».
Con ciò, la Cassazione ha riconosciuto le ragioni della parte attrice secondo cui «il rifiuto delle emotrasfusioni espresso da un testimone di Geova non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose»; sì che «non si tratta solo di rispettare il corpo nella sua fisicità, ma la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici, religiosi»: l’osmosi dei due principi costituzionali – quello di autodeterminazione circa il trattamento sanitario e quello alla libera professione della propria fede religiosa – non incontrerebbe quindi alcuna necessità di bilanciamento con principi di segno contrario (inclusa la tutela della salute e della stessa vita).
Per tutto quanto sopra esposto, la posizione propria dei sanitari di fronte alla recente imposizione in via di urgenza dell’obbligo di sottoporsi a un trattamento sanitario si inscrive nel quadro di una obiezione di coscienza legittima, perché del tutto coerente con i principi incardinati nell’ordinamento e ormai pienamente consolidati. Essa non potrà non essere riconosciuta anche dal diritto positivo, o attraverso un urgente intervento del Parlamento in sede di conversione in legge, o di caducazione in toto del decreto.
Le ragioni, di ordine morale o filosofico, legittimatrici del diritto di sottrarsi al comando normativo appaiono invero inconfutabili. Se infatti l’obiezione prevista per la sperimentazione sugli animali fa leva sulla esigenza morale di non contribuire a ridurre questi a meri strumenti materiali, a maggior ragione tale esigenza vale per l’uomo, chiamato a mantenere in ogni caso la propria dignità di essere superiore moralmente razionale: la protesta degli operatori sanitari poggia quindi su ragioni inoppugnabili di difesa della dignità umana propria, e di chiunque sia indotto ad assumere un ruolo di cavia inconsapevole in ciò che si configura come un vero e proprio procedimento di sperimentazione di massa. Ridurre un qualunque essere umano ad oggetto di sperimentazione, travalicando la sua volontà libera, attuale e informata, significa reificarlo e segnare in tal modo un salto di qualità incommensurabile anche a fronte dell’uso delle cavie animali; tale da profanare quella bandiera della dignità umana che sventola da decenni in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti.
L’opposizione dei sanitari acquista così un valore che trascende la categoria, perché riguarda tutti e impone a tutti di ricordare cosa abbia potuto significare la sperimentazione sull’uomo nel tempo in cui era praticata, con il consenso politico, da un certo dottor Mengele di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
Del resto, è evidente come le prospettive aperte oggi dalla ricerca scientifica e l’avanzamento tecnologico incontrollato non possano che generare, sempre più, nuove occasioni di conflitto tra le normative di riferimento e incomprimibili esigenze morali.
Sì che, di fronte a inedite realtà giuridicamente rilevanti, si profilano e devono di necessità trovare riconoscimento anche nuove istanze oppositive coerenti con i principi fondamentalissimi radicati nella natura umana e, per questo, meritevoli continuativamente di presidiare il diritto.
Elisabetta Frezza
Linee cellulari
Vescovo rimosso per non aver ceduto all’idolatria del vaccino
Renovatio 21 riprende dal sito di Aldo Maria Valli Duc in Altum questo articolo del dottor Paolo Gulisano.
In una Chiesa in cui l’eresia sta dilagando tra i pastori, può capitare che un bravo vescovo, fedele alla dottrina della Chiesa e sostenitore del diritto alla vita, subisca la rimozione dalla sua carica da parte di Roma.
Cos’ha fatto di male? Ha forse messo in discussione il celibato dei sacerdoti? Ha benedetto coppie gay? Ha detto che non sappiamo cosa abbia in realtà detto Gesù perché ai suoi tempi non c’erano registrazioni?
No di certo. La sua colpa è stata quella di non aver appoggiato, negli scorsi due anni, la campagna vaccinale COVID.
Il sito pro life americano LifeSiteNews, che ha seguito attentamente la vicenda, anche perché il vescovo in questione è un grande difensore della vita umana, ne ha raccontato nei giorni scorsi la storia.
I fatti vedono come protagonista monsignor Daniel Fernández Torres, portoricano, allontanato dalla sua diocesi di Arecibo.
La decisione di Bergoglio di rimuoverlo improvvisamente dalla guida della sua diocesi sarebbe stata dovuta in gran parte alla difesa da parte del vescovo delle obiezioni di coscienza nei confronti dei vaccini.
Il delegato apostolico di Porto Rico (uno Stato di fatto associato agi Stati Uniti, una sorta di protettorato) ne ha chiesto le dimissioni dopo che il vescovo Fernández Torres si è rifiutato di firmare una lettera emessa dalla conferenza episcopale dell’isola che annunciava un severo obbligo di vaccinazione per sacerdoti e dipendenti delle diocesi.
La lettera imponeva anche che all’interno delle chiese ci fosse, durante le Messe, una divisione tra fedeli vaccinati e non vaccinati, una vera e propria segregazione di questi ultimi. Questa lettera era nelle intenzioni dell’episcopato portoricano una decisa e pronta risposta alla sollecitazione venuta dal Vaticano, secondo la quale vaccinarsi sarebbe un «dovere morale», il celebre «atto d’amore» di cui ha parlato Bergoglio.
Giorni prima il vescovo Fernández Torres aveva rilasciato una dichiarazione in cui difendeva il diritto di rifiutare la vaccinazione sulla base della coscienza e insisteva sul fatto che «è possibile per un fedele cattolico fare obiezione di coscienza alla presunta natura obbligatoria del vaccino COVID-19».
La sua lettera rifletteva le posizioni di numerosi altri presuli e la stessa nota dottrinale del Vaticano sui vaccini COVID, in cui si afferma che «la vaccinazione non è, di regola, un obbligo morale e che, quindi, deve essere volontaria».
Il suo sostegno ai diritti di coscienza trovava fondamento anche nel fatto che tutti i vaccini COVID approvati per l’uso negli Stati Uniti erano stati sviluppati o testati con linee cellulari derivate da bambini abortiti.
Quella che era una legittima richiesta di tutelare la libertà di coscienza è però sembrata una grave «insubordinazione» al papa, ed è diventata il pretesto per far fuori il vescovo non allineato.
Sembra da alcune fonti, riportate da LifeSiteNews, che il più attivo tra i confratelli nell’episcopato a chiedere la testa del vescovo di Arecibo sia stato l’arcivescovo González Nieves, noto per le sue posizioni ultra-progressiste in materia morale e apertamente pro LGBTQI.
L’arcivescovo chiamò in suo supporto il cardinale di Chicago Cupich, anch’egli noto per le sue posizioni alla tedesca, chiedendogli una sorta di «visita apostolica» per poi riferire autorevolmente a chi di dovere su quel vescovo «no vax».
Il risultato non si fece attendere: monsignor Torres fu immediatamente e immotivatamente rimosso, e al suo posto venne insediato da Bergoglio monsignor Alberto Arturo Figueroa Morales, fino a quel momento vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di San Juan, nonché braccio destro di González Nieves.
Il vescovo Torres ha rotto mesi di silenzio con una dichiarazione di qualche giorno fa. «Sento ancora la stessa perplessità che ho provato quando mi è stato chiesto improvvisamente di dimettermi e quando, in modo frettoloso, è stata eseguita la rimozione», ha scritto in una lettera indirizzata a «tutti coloro che mi hanno accompagnato spiritualmente».
«Dopo un anno, ribadisco esattamente le stesse parole della dichiarazione pubblica che ho fatto il 9 marzo 2022», ha aggiunto. Nella sua dichiarazione del marzo 2022 il vescovo di Arecibo ha denunciato l’allontanamento da parte di papa Francesco definendolo «un’azione totalmente ingiusta».
«Nessun processo è stato fatto contro di me – disse allora – né sono stato formalmente accusato di nulla, ma semplicemente un giorno il delegato apostolico mi ha comunicato verbalmente che Roma mi chiedeva le dimissioni».
«Sono stato informato che non avevo commesso alcun crimine ma che presumibilmente non ero stato obbediente al papa né ero stato in sufficiente comunione con i miei fratelli vescovi di Porto Rico», ha spiegato ancora il presule.
In effetti, in alcune sue dichiarazioni l’arcivescovo Roberto González Nieves di San Juan aveva affermato che il vescovo Fernández Torres era stato rimosso per presunta “insubordinazione al Papa” ma senza alcuna accusa formale.
In realtà non c’è traccia di disobbedienza all’autorità del Sommo Pontefice. Forse di monsignor Torres dava fastidio che il suo seminario fosse fiorente di vocazioni, e che la sua diocesi fosse ricca di iniziative di apostolato con grande beneficio per i fedeli. In seguito al suo licenziamento ci sono state petizioni, raccolte di migliaia di firme, ma Roma non ha riservato loro alcun segno di attenzione.
La lettera del vescovo sottolinea il suo dolore per essere stato deposto dalla propria sede, ma esorta i cattolici oltraggiati dagli scandali nella Chiesa a «pregare e avere fiducia».
«Quando sono entrato in seminario nel 1990, l’ho fatto pieno di speranza e convinto che Dio mi avesse chiamato a servire la Chiesa per il resto della mia vita».
Fernández Torres è stato per anni l’unico prelato cattolico dell’isola che si è battuto regolarmente per la vita, la famiglia e la libertà religiosa, un punto di riferimento morale per l’intero Paese. «Grazie ai lui è stata raggiunta un’unità di intenti per la protezione della vita umana, della famiglia naturale e dei diritti umani fondamentali dell’essere umano», ha detto la senatrice Joanne Rodríguez Veve.
Monsignor Hector Aguer, arcivescovo emerito di La Plata (Argentina), in un duro comunicato di denuncia sulla rimozione, definisce Torres «un uomo di Dio, fedele alla grande Tradizione ecclesiale». Evidentemente, essere tale non è bastato. O forse è diventata una colpa.
La presunta insubordinazione alle direttive del Jefe Máximo, per non aver prestato culto a una nuova forma di idolatria, gli è costata cara.
Paolo Gulisano
Linee cellulari
Linee cellulari da feto abortito: ci sono mostri che possiamo vedere
Renovatio 21 traduce questo articolo su gentile concessione del sito di Children of God for Life. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.
Ci sono mostri che possiamo vedere. E ci sono mostri che immaginiamo. Quelli che evochiamo spesso ci portano alla distrazione, e questo non è né buono né produttivo.
La questione Senomyx è diventata sempre più visibile negli ultimi mesi e ha rotto gli argini. Mi sento obbligato a commentare quelle che ritengo essere potenziali fonti di questa crescente preoccupazione e l’estensione di queste preoccupazioni ad aree che equivalgono a uno spreco di energia emotiva e pratica.
Iniziamo con una breve discussione sull’utilità delle linee cellulari nella ricerca e nei test.
Le colture cellulari primarie e le linee cellulari consentono l’osservazione diretta delle reazioni chimiche a livello cellulare. Le cellule umane sono piccole fabbriche straordinarie, ciascuna parte di un sistema brillantemente orchestrato che regola la nostra funzione integrata di essere vivente. Sono esempi davvero meravigliosi dell’opera di Dio, ciascuno capace di metabolizzare i nutrienti, fornire la propria energia, produrre un’ampia varietà e numero di molecole e replicarsi, producendo così le generazioni successive.
La produzione di molti diversi tipi di molecole è la ragione principale per l’uso di linee cellulari e colture primarie nella ricerca, sviluppo e test. Le linee cellulari e le colture primarie sono considerate necessarie nello sviluppo di vaccini perché i virus non sono in grado di auto-replicarsi: hanno bisogno di una cellula ospite per riprodursi.
Oltre ai vaccini, le linee cellulari e le colture primarie vengono utilizzate per osservare e misurare la produzione cellulare di molecole (proteine, in questo caso) in risposta a uno stimolo. Quello stimolo è il composto/farmaco che viene sviluppato e testato. Gli anticorpi sono un esempio delle proteine ricercate e misurate.
Le linee cellulari e le colture primarie vengono utilizzate anche per misurare la citotossicità: il livello al quale la sostanza in fase di sviluppo diventa tossica per la cellula e la funzione cellulare inizia a disgregarsi.
Perché coprire le basi? Ebbene, gran parte del dialogo recente sull’uso delle linee cellulari è molto lontano dall’utilità delle linee cellulari nei processi di ricerca e sviluppo.
Parte di ciò è senza dubbio dovuto a rappresentazioni infondate degli esaltatori di sapidità Senomyx da parte di alcune organizzazioni e al mito ancora perpetrato secondo cui molti farmaci da banco e da prescrizione sono stati sviluppati e testati utilizzando linee cellulari fetali abortite. Non è mia intenzione giudicare le motivazioni, ma i fatti sono fatti e i fatti sono molto più utili e portano a discussioni più produttive rispetto alle accuse presentate come verità.
Lo stato attuale rispetto a Senomyx è stato descritto altrove su questo sito, insieme alle difficoltà associate alla ricerca di informazioni affidabili e autorevoli sull’uso effettivo dei loro esaltatori di sapidità, quindi non ne parlerò qui.
Affermerò che non faremo accuse non supportate in alcun modo, non più di quanto accetteremo scuse o assicurazioni contraddette dalla letteratura scientifica (Novavax, per esempio), né presenteremo la speculazione come verità.
Quando noi della comunità pro-vita ci lasciamo prendere dalla frenesia affermando che tutti i prodotti PepsiCo sono contaminati dall’aborto, che le linee cellulari fetali abortite sono in realtà ingredienti di cibi e bevande e che i prodotti freschi e le carni sono in qualche modo «testati» in linee cellulari fetali abortite, rendiamo più facile per alcuni emarginare il movimento pro-vita in generale.
Come mai? Perché quelle cose NON SONO VERE. Va da sé che un’argomentazione supportata da falsità, anche poche, è facilmente compromessa e poco convincente.
Seguono un paio di esempi.
L’acqua in bottiglia del marchio Aquafina è stata menzionata da molti come uno dei prodotti PepsiCo che viene testato in linee cellulari fetali abortite. Non ci sono prove che io sia stato in grado di trovare che dia questa credibilità.
Come mai? «Loro» lo nascondono? Il vero motivo è che nessuno lo fa perché non ha alcun senso. «Testare» l’acqua nelle linee cellulari non aggiunge alcun valore al controllo di qualità, dove la purezza è la parola d’ordine, e in questo caso non vi è alcuna funzione biologica osservabile da «testare».
Si prega di fare riferimento al quarto paragrafo, sopra, che descrive l’utilità generale delle linee cellulari. Esattamente cosa si misurerebbe «testando» l’acqua con linee cellulari fetali?
Come accennato in precedenza, la purezza della sostanza in esame non sarebbe rivelata dall’uso di linee cellulari fetali abortite. Esistono molti modi per valutare la purezza dell’acqua in bottiglia in modo efficiente e con precisione e i test delle linee cellulari non compaiono in quell’elenco. PepsiCo sta esaminando come viene metabolizzato il prodotto? È acqua. Due atomi di idrogeno legati in modo covalente a un atomo di ossigeno.
Il modo in cui il corpo usa l’acqua è un discorsetto e non c’è un solo produttore di acqua in bottiglia che si senta obbligato a rispondere a questa domanda con ogni singola produzione.
In effetti, non c’è nulla da «testare», quindi perché una società a scopo di lucro dovrebbe prendersi la briga di incaricare tecnici di laboratorio ben pagati e scienziati del personale con la diluizione di una costosa sostanza biologica (questa è l’unica cosa che farà l’aggiunta di acqua a una linea cellulare biologica), non misurare nulla e poi versare tutto nello scarico?
L’acqua in bottiglia NON È testata nelle linee cellulari fetali. Punto. E i test delle linee cellulari non compaiono in quell’elenco.
Ora per carni e prodotti. Vale lo stesso ragionamento generale. Cosa si testerebbe nelle piccole fabbriche di proteine delle cellule umane? Discorsetto ancora più stabilito: il corpo umano metabolizza il cibo per il suo uso. Questo è, in parte, ciò che sostiene la vita. Questo non è qualcosa che richiede test e farlo è come saltare dal tetto ogni mattina per «testare» la forza di gravità, solo per assicurarsi che non sia cambiata dall’oggi al domani.
L’intento di questo post non è quello di criticare, ma di riorientare il nostro pensiero e i nostri comportamenti collettivi. Sia che lo chiamiamo «cercare mostri nell’armadio», «mostri immaginari» o «cpmbattere i mulini a vento», ciò che è vero è che il tempo e l’energia non sono allocati in modo produttivo.
Ci sono veri mostri che possiamo vedere. Lo sfruttamento dei bambini abortiti nella ricerca è cresciuto drammaticamente negli ultimi decenni e ci vorranno i nostri migliori sforzi per cambiarlo, anche nel mondo post-Roe v. Wade.
Se ci lasciamo distrarre, diminuiamo la nostra efficacia e aiutiamo effettivamente coloro che sono disposti a perpetuare l’orribile sfruttamento dei non nati uccisi.
Jose Trasancos
CEO Children of God for Life
Linee cellulari
Il giudice Thomas ricorda che i vaccini utilizzano linee cellulari di feto abortito
Giovedì, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di ascoltare un caso sulla libertà religiosa e all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari di New York.
Due dei giudici incaricati dell’ex presidente Donald Trump alla Corte Suprema sembrano aver concordato con i giudici progressisti nel respingere il caso, consentendo all’obbligo neoeboraceno di rimanere in piedi, mentre Clarence Thomas e gli altri giudici conservatori Samuel Alito e Neil Gorsuch sono indicati come dissenzienti dalla decisione.
Nel suo dissenso, Thomas ha riassunto la controversia in quanto i firmatari «si opponevano per motivi religiosi a tutti i vaccini COVID-19 disponibili perché sono stati sviluppati utilizzando linee cellulari derivate da bambini abortiti».
Thomas sostiene nel parere che la corte avrebbe dovuto accogliere una petizione per aprire alla piena deliberazione la questione se un mandato come quello di New York possa mai essere neutrale o generalmente applicabile se non esenta la condotta religiosa ma consente una condotta secolare, come esenzioni mediche.
Lo Stato consente una stretta esenzione medica per coloro che sono altamente allergici al vaccino COVID-19.
«Poiché affronterei questo problema ora nel corso ordinario, prima che la prossima crisi ci costringa di nuovo a decidere complesse questioni legali in una posizione di emergenza, dissento rispettosamente», scrive Thomas nel suo dissenso.
È impressionante notare come le parole di Thomas siano state considerate dai media mainstream come delle fandonie degne di essere canzonate.
Quella linea è diventata un punto focale per la presa in giro da parte di diversi media. Alcune testate come Politico, Business Insider e NBC News , hanno suggerito che Thomas stesse promuovendo disinformazione o affermazioni «fuorvianti».
La NBC è arrivata ad affermare che Thomas «ha espresso sostegno giovedì per un’affermazione smentita secondo cui tutti i vaccini COVID sono prodotti con cellule di “bambini abortiti”». Da chi sia stata smentita quest’affermazione, vorremmo saperlo – i bugiardini dicono altro…
Come noto, anche dalla tabella pubblicata da Renovatio 21, i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson hanno utilizzato tutti cellule fetali abortite durante la fase di test dei loro vaccini; e Johnson & Johnson hanno utilizzato le celle anche durante le fasi di progettazione, sviluppo e produzione.
La questione dell’uso di cellule di feto abortito nella produzione dei vaccini non è disputabile – e quindi tutte le grandi testate che affermano il contrario diffondo loro le fake news.
Notiamo, in un raro e inaspettato caso di obiettività, che anche il famoso fact-checker di sinistra Snopes ha riconosciutoe che il giudice «Thomas non ha affermato che i vaccini COVID-19 contengono cellule fetali abortite» e «la sua affermazione che tali linee cellulari sono state utilizzate nello sviluppo di COVID- 19 vaccini è accurata».
Ricordiamo infine che, qualora l’obiezione sia che questi vaccini abbiano utilizzato cellule di feto abortito solo in fase di progetto e di test e quindi non contegano il materiale umano, la questione morale non cambia di una virgola: se un vaccino ha utilizzato le linee cellulari di un feto abortito «solo» nella ricerca e nello sviluppo o nelle fasi di post-produzione, senza quindi inserire la linea cellulare nel prodotto finito rimane ugualmente immorale.
Tanto più che, invece, già da molto prima del COVID sono esistiti vaccini che contengono le cellule di feto umano abortito.
Riguardo all’uso delle line cellulari nei vaccini non-COVID (quindi, anche i vaccini pediatrici obbligatori per mandare a scuola i vostri bambini), ecco la lista compilata da Renovatio 21 con l’associazione CORVELVA.
Potete scaricare queste due liste nel documento pdf che carichiamo sul sito.











